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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento: - del decreto n. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio IV – Stato Giuridico, con il quale è stata respinta la domanda del 18.01.2019 prodotta da CR -OMISSIS- intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per l'infermità “-OMISSIS-”; - di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto da quello impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202400388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per un'infermità all'anca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno, sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. 461/2001 e dell'art. 2, lett. m), della l. 261/1991, nonché eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che il Comitato non avrebbe adeguatamente considerato il servizio ultratrentennale prestato come vigile del fuoco in attività operative usuranti, con ripetute sollecitazioni dell'anca, né il trauma subito durante un intervento di spegnimento di un incendio, quando era caduto da circa 2,50 metri, riportando dolori e un successivo ricovero ospedaliero. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale domanda accessoria rispetto all'annullamento, e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, rilevando il carattere tecnico-discrezionale del parere del Comitato e l'assenza di prova di fatti di servizio eccezionali, gravosi ed eccedenti gli ordinari compiti d'istituto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato soltanto per assenza o insufficienza della motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze rilevanti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'organo competente. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio, il dipendente deve allegare e provare specifici fatti di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed eccedenti gli ordinari compiti d'istituto, dotati di efficienza causale o concausale rispetto alla patologia; non sono sufficienti generici riferimenti a stress, fatica, disagio o alla normale attività lavorativa. Nel caso concreto, il Comitato aveva motivato il diniego riconducendo l'infermità a fattori costitutivi ed endogeni, connessi a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici e a una possibile displasia dell'articolazione coxofemorale, qualificando gli eventi di servizio come mera occasione rivelatrice e non come concausa efficiente e determinante. Le allegazioni relative all'attività ultratrentennale e agli sforzi fisici erano generiche e riferite agli ordinari compiti del vigile del fuoco. Anche la documentazione sanitaria prodotta si limitava a descrivere la patologia senza collegarla causalmente all'attività lavorativa. Il trauma del 2006 non è stato ritenuto idoneo a dimostrare il nesso causale o concausale, poiché il rapporto di servizio riferiva di un lieve dolore, della ripresa dell'intervento e dell'assenza di fratture o di altre compromissioni fisiche refertate. È stata inoltre respinta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio o verificazione, non potendo tali strumenti supplire all'onere della parte di allegare e provare i fatti di servizio eccezionali e il loro nesso con la patologia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.P.R. 461/2001

    Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo; il ricorso deduce la sua violazione, ma il TAR non ravvisa illegittimità nel diniego.

  • art. 2, lett. m), l. 261/1991

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie censure, senza che il giudice ne faccia una specifica applicazione decisiva.

  • d.m. 55/2014

    Utilizzato per la liquidazione delle spese di giudizio, determinate in 2.000 euro oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, per la protezione dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, quale espressione di discrezionalità tecnica fondata su conoscenze medico-legali e dati di esperienza, non è sindacabile nel merito; può essere censurato soltanto per carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze concrete rilevanti.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la prova di specifici fatti di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed eccedenti gli ordinari compiti d'istituto, dotati di efficienza causale o concausale rispetto all'infermità; la normale attività lavorativa, anche se faticosa o stressante, non è sufficiente.
  • Generiche allegazioni relative alla durata del servizio, agli sforzi fisici, allo stress o all'usura connessa alle mansioni non dimostrano il nesso causale o concausale tra servizio e patologia.
  • La documentazione sanitaria che si limita a diagnosticare l'infermità, senza collegarla eziologicamente all'attività di servizio, non è sufficiente a comprovare la dipendenza da causa di servizio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio o la verificazione non possono essere disposte per supplire all'omessa allegazione e prova, da parte del dipendente, di specifici fatti di servizio eccezionali e della loro idoneità causale rispetto alla patologia.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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