Sentenza n. 5325/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento del diritto allo svolgimento del servizio in magistratura sin dall’immissione in servizio e sino all’attualità, con conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’integrale trattamento retributivo e contributivo maturato e con immediata riammissione in servizio e, in subordine, del diritto al risarcimento del danno del Ministero della Giustizia in ragione del comportamento illegittimo e illecito dei suoi dipendenti; e, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, delibera CSM – prot. n. -OMISSIS- dell’11 settembre 2024 – di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e/o declaratoria di nullità ed inefficacia della delibera CSM del 10 dicembre 2008 e della conseguente istanza di riammissione nell’Ordine Giudiziario della ricorrente, comunicata il 18 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM dell'11 settembre 2024 di rigetto dell'istanza di autotutela e di riammissione nell'ordine giudiziario, nonché gli atti del 2008 relativi all'accettazione delle dimissioni
Esito
Favorevole al resistente (ministero e organo di autogoverno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a prestare servizio in magistratura sin dall'immissione in servizio, con corresponsione del trattamento retributivo e contributivo, riammissione in servizio e, in subordine, risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera del CSM dell'11 settembre 2024, che aveva respinto l'istanza di annullamento in autotutela o di declaratoria di nullità ed inefficacia della delibera del 10 dicembre 2008 e la richiesta di reinserimento nell'ordine giudiziario. La ricorrente ha sostenuto che le precedenti decisioni non avrebbero esaminato integralmente la documentazione acquisita dopo il 2019, che il fax ministeriale relativo all'accettazione della revoca delle dimissioni avrebbe imposto un riesame, che la dichiarazione del 21 ottobre 2008 sarebbe stata resa in condizioni di stress emotivo e incapacità di intendere e di volere, e che vi sarebbero stati ulteriori vizi, tra cui l'incompatibilità di alcuni consiglieri. La vicenda era già stata oggetto di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, dichiarati inammissibili sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 2399 del 26 maggio 2010, nel quale era stata rilevata l'illegittimità originaria dell'accettazione ministeriale delle dimissioni, intervenuta dopo la revoca, ma anche l'acquiescenza della ricorrente al decreto ministeriale del 10 settembre 2008 e la successiva convalida derivante dalla delibera del CSM del 10 dicembre 2008, non impugnata tempestivamente. Sono state inoltre riproposte domande retributive e risarcitorie riferite alla cessazione dal servizio e alle condotte di funzionari e consiglieri.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che la domanda principale fosse preclusa dal giudicato e dall'inoppugnabilità degli atti relativi alla cessazione dal servizio. Le precedenti decisioni avevano definitivamente accertato l'acquiescenza al decreto ministeriale del 10 settembre 2008 e la funzione di convalida svolta dalla delibera del CSM del 10 dicembre 2008; la ricorrente non poteva quindi riproporre, sotto la forma dell'accertamento di un nuovo diritto soggettivo alla riammissione, le medesime contestazioni già dedotte o deducibili. La documentazione acquisita dopo il 2019 era già stata prodotta e valutata nel precedente giudizio concluso nel 2021, mentre il fax ministeriale invocato era irrilevante, poiché le determinazioni sullo status dei magistrati spettavano al CSM. Il dedotto stato di incapacità o disagio psico-fisico non era provato e risultava comunque coperto dal giudicato; analogamente, la tardiva contestazione dell'incompatibilità di alcuni consiglieri non era più proponibile. La domanda risarcitoria è stata ritenuta infondata per mancanza di un'illegittimità provvedimentale o di un comportamento illecito accertato; inoltre, il CSM difettava di legittimazione rispetto ai danni imputati all'ex Direttore generale del personale e la pretesa riferita al consigliere era comunque prescritta. I motivi aggiunti sono stati ritenuti inammissibili per preclusione, poiché miravano a ottenere il riesame di questioni già definite, e comunque infondati quanto al dedotto difetto di istruttoria: la delibera impugnata aveva correttamente escluso l'esistenza di elementi nuovi idonei a giustificare una nuova ponderazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4 l. 53/2000
La questione relativa alla domanda di congedo prevista da tale disposizione era già stata esaminata nei precedenti giudizi e non poteva fondare una nuova contestazione.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel dispositivo quale base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo preclude la riproposizione di domande e censure già decise, nonché di quelle che avrebbero potuto essere dedotte nel precedente giudizio; la qualificazione della nuova domanda come accertamento di un diritto soggettivo non consente di eludere tale preclusione.
- L'acquiescenza dell'interessato a un provvedimento amministrativo, quando sia stata definitivamente accertata in sede giurisdizionale, impedisce di riproporre contestazioni dirette alla sua rimozione o alla ricostituzione del rapporto giuridico da esso definito.
- Un atto successivo dell'amministrazione che confermi e rivaluti l'originaria determinazione può assumere natura convalidante; se non tempestivamente impugnato, esso costituisce un'ulteriore ragione di preclusione della contestazione dell'atto originario.
- La sopravvenuta conoscenza di documenti non consente un nuovo giudizio quando tali documenti siano già stati acquisiti e valutati nel precedente processo; la mera scoperta di documentazione irrilevante rispetto alla competenza dell'organo decisore non giustifica la riapertura della vicenda.
- Il risarcimento del danno da attività amministrativa presuppone l'accertamento di un'illegittimità provvedimentale o di un comportamento illecito causalmente riferibile all'amministrazione; in mancanza di tale accertamento, la domanda risarcitoria è infondata.
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