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Sentenza

Sentenza n. 302/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n.r.g. 61/2026, e con riferimento all'appalto specifico indetto dal Servizio centrale unica di committenza della Regione Molise per l’affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri (Edizione III), nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici, in relazione al lotto 486, dei seguenti atti: 1) la lettera di invito del 21.01.2026; 2) il capitolato d'oneri ; 3) il capitolato tecnico; 4) l'Allegato 6 - Tabella elenco lotti e fabbisogni; 4) lo schema di accordo quadro; 5) lo schema di contratto attuativo; 6) tutti gli atti di gara, nella parte in cui richiedono la siringa preriempita, come unità di misura del lotto n. 486, avente a oggetto la fornitura di "immunoglobulina umana normale - j06ba01 - 10 ml (200 mg/ml) soluzione iniettabile"; 7) i predetti atti di gara, ove da intendersi integrati, interpretati o applicati secondo l’Allegato - "Tabella elenco lotti 5780277.xls", nella parte in cui richiede la siringa preriempita per il lotto n. 486, dello stesso Allegato; 8) il chiarimento ricevuto il 3 febbraio 2026, con cui la Stazione appaltante, in relazione al lotto n. 486, ha affermato che la siringa preriempita costituirebbe un "elemento tecnico essenziale e non fungibile" e che "resta fermo il requisito tecnico dell'unità di misura in siringa preriempita": 9) per quanto occorra, la determinazione dirigenziale n. 672 del 10.02.2026, recante la rettifica dell'Allegato 6 - Tabella elenco lotti e fabbisogni, dello stesso allegato, entrambi nella parte in cui hanno lasciato invariato il lotto n. 486; 10) tutti i predetti atti anche per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni del lotto n. 486, gli atti istruttori (non noti) con cui sono stati determinati i suddetti fabbisogni e, per quanto occorrere possa, la determina di indizione dell'appalto specifico; 11) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti; e per la condanna delle Amministrazioni intimate, previa declaratoria di inefficacia del contratto che dovesse essere medio tempore stipulato con la controinteressata, all’adozione degli atti conseguenti all’invocato annullamento, e in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente prioritariamente in forma specifica o, in subordine, per equivalente; quanto al ricorso n.r.g. 62/2026, e con riferimento all'appalto specifico indetto dal Servizio centrale unica di committenza della Regione Molise per l’affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri (Edizione III), nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici, in relazione al lotto 487, dei seguenti atti: 1) la lettera di invito del 21.01.2026 ; 2) il capitolato d'oneri; 3) il capitolato tecnico: 4) l'Allegato 6 - Tabella elenco lotti e fabbisogni; 5) lo schema di accordo quadro; 6) lo schema di contratto attuativo; 7) tutti gli atti di gara, nella parte in cui richiedono la siringa preriempita, come unità di misura del lotto n. 487, avente a oggetto la fornitura di "immunoglobulina umana normale - j06ba01 - 20 ml (200 mg/ml) soluzione iniettabile"; 8) i predetti atti di gara, ove da intendersi integrati, interpretati o applicati secondo l'Allegato "Tabella elenco lotti 5780277.xls", nella parte in cui richiede la siringa preriempita per il lotto n. 487, dello stesso Allegato; 9) il chiarimento ricevuto il 3 febbraio 2026, con cui la Stazione appaltante, in relazione al lotto n. 487, ha affermato che la siringa preriempita costituirebbe un "elemento tecnico essenziale e non fungibile" e che "resta fermo il requisito tecnico dell'unità di misura in siringa preriempita"; 10) per quanto occorra, la determinazione dirigenziale n. 672 del 10.02.2026, recante la rettifica dell'Allegato 6 - Tabella elenco lotti e fabbisogni, dello stesso Allegato, entrambi nella parte in cui hanno lasciato invariato il lotto n. 487; 11) tutti i predetti atti anche per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni del lotto n. 487, degli atti istruttori (non noti), con cui sono stati determinati i suddetti fabbisogni; 12) per quanto occorrere possa, la determina di indizione dell'appalto specifico; 13) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti; e per la condanna delle Amministrazioni intimate, previa declaratoria di inefficacia del contratto che dovesse essere medio tempore stipulato con la controinteressata, all’adozione degli atti conseguenti all’invocato annullamento, e in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente prioritariamente in forma specifica o, in subordine, per equivalente;

Giustizia amministrativa202600061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di gara relativi ai lotti 486 e 487 per la fornitura di immunoglobulina umana normale, nella parte in cui richiedono la confezione in siringa preriempita

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con due ricorsi riuniti, la lettera di invito, i capitolati, l’Allegato 6, gli schemi contrattuali, il chiarimento della stazione appaltante e gli ulteriori atti relativi ai lotti 486 e 487 dell’appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri. I lotti riguardavano immunoglobulina umana normale in soluzione iniettabile sottocutanea, rispettivamente in confezioni da 10 ml e 20 ml, ma prescrivevano la siringa preriempita. La ricorrente, commercializzatrice di un farmaco avente, secondo la prospettazione dedotta, il medesimo principio attivo, concentrazione, forma farmaceutica, via di somministrazione, classificazione ATC, classe di rimborsabilità ed efficacia terapeutica del prodotto della controinteressata, sosteneva che la siringa preriempita fosse una mera caratteristica della confezione e non una specifica tecnica essenziale. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del d.lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni dei capitolati, illegittimità dei chiarimenti modificativi della lex specialis e violazione della gerarchia dei documenti di gara; illegittimità del bando-fotografia, dell’indebito frazionamento dei lotti e dell’affidamento diretto, con violazione degli artt. 14, 58, 76 e 79 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 3 dell’Allegato I.1 e dei principi generali del Codice; violazione del principio di equivalenza regolatoria, clinica e farmaceutica e insussistenza dell’infungibilità della siringa preriempita; difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento, sproporzione; illegittimità della determinazione dei fabbisogni e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, economicità, efficacia e buon andamento. Ha inoltre chiesto l’esibizione degli atti istruttori relativi alla definizione dei prodotti e dei fabbisogni.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e li ha respinti. Ha rilevato che l’Allegato 6 distingueva il lotto 194, relativo alla confezione in fiala, dai lotti 486 e 487, per i quali era espressamente richiesta la siringa preriempita, mentre per tutti i lotti era indicata la forma farmaceutica della soluzione iniettabile. Pur riconoscendo che la distinzione tra fiala e siringa preriempita attiene alla confezione e non propriamente all’unità di misura, il giudice ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante, motivata dall’esigenza assistenziale di destinare i prodotti a pazienti fragili, con fragilità manuale o tenuti all’autogestione del piano terapeutico. La siringa preriempita è stata ritenuta funzionale a una più agevole autosomministrazione e quindi caratteristica tecnica non fungibile rispetto ad altre confezioni. Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche, fondato sull’art. 79 e sull’Allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023, favorisce la concorrenza ma non consente di offrire un prodotto difforme dalle prescrizioni di gara quando la caratteristica richiesta incide sulle esigenze funzionali perseguite; in tal caso l’offerta diversa integrerebbe un aliud pro alio. La lex specialis vincola inoltre sia gli operatori sia la stazione appaltante e non può essere modificata o disapplicata in sede applicativa, neppure mediante chiarimenti, salvo l’eventuale autotutela. Nel caso concreto, il chiarimento non ha modificato la lex specialis, perché la prescrizione della siringa preriempita era già contenuta nell’Allegato 6. Il TAR ha escluso il bando-fotografia, poiché la specifica tecnica era giustificata da una concreta esigenza assistenziale; ha escluso anche l’indebito frazionamento dei lotti, in quanto i lotti avevano destinatari diversi. Ha ritenuto non carente l’istruttoria, considerando plausibile che alcuni pazienti dovessero autosomministrarsi il farmaco, e ha reputato meramente esplorativa la richiesta istruttoria della ricorrente. Ha escluso difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento e violazione dei principi di proporzionalità, economicità, efficacia e buon andamento. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 79 d.lgs. n. 36/2023

    La disposizione, tramite il rinvio all’Allegato II.5, fonda il principio di equivalenza delle specifiche tecniche, volto a evitare ostacoli ingiustificati alla concorrenza, senza consentire la presentazione di un prodotto difforme dalle caratteristiche richieste quando queste siano funzionalmente rilevanti.

  • Allegato II.5 d.lgs. n. 36/2023

    Prevede il fondamento del principio di equivalenza delle specifiche tecniche, consentendo all’offerente di dimostrare con mezzi appropriati l’equivalenza della soluzione proposta, nei limiti individuati dal giudice.

  • art. 82 d.lgs. n. 36/2023

    In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara.

    Il TAR ha escluso la violazione perché non ha ravvisato contrasti tra lettera di invito, capitolato d’oneri e capitolato tecnico; la specifica della siringa preriempita risultava dall’Allegato 6, richiamato dal capitolato tecnico.

  • art. 63 c.p.a.

    La richiesta istruttoria della ricorrente è stata ritenuta meramente esplorativa e quindi non accolta.

  • art. 14 d.lgs. n. 36/2023

    La norma è stata richiamata tra quelle che la ricorrente assumeva violate, ma il TAR ne ha escluso la violazione nel quadro della legittimità della struttura dei lotti e delle specifiche tecniche.

  • art. 58 d.lgs. n. 36/2023

    La norma è stata richiamata tra quelle relative all’articolazione della gara; il TAR ha escluso che la differenziazione dei lotti costituisse un indebito frazionamento.

  • art. 76 d.lgs. n. 36/2023

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma il TAR ha ritenuto legittima la specifica tecnica prescritta in relazione alle esigenze assistenziali.

  • art. 3 Allegato I.1 d.lgs. n. 36/2023

    La norma è stata richiamata tra quelle relative alla definizione e articolazione dell’oggetto dell’appalto; non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • artt. 1, 2, 3 e 4 d.lgs. n. 36/2023

    I principi generali del Codice non impediscono alla stazione appaltante di fissare specifiche tecniche puntuali quando siano giustificate da concrete esigenze dell’amministrazione e dell’utenza.

  • art. 97 Cost.

    Il TAR ha escluso la violazione del principio di buon andamento, ritenendo ragionevole la determinazione dei fabbisogni in relazione a pazienti destinatari di farmaci da autosomministrare.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche consente di offrire soluzioni funzionalmente equivalenti solo quando la caratteristica prescritta non sia essenziale ai fini dell’ammissione e non incida sulle esigenze funzionali perseguite dalla stazione appaltante; non consente invece di offrire un prodotto difforme, configurabile come aliud pro alio.
  • La richiesta di una specifica confezione farmaceutica, quale la siringa preriempita, è legittima quando la stazione appaltante dimostri che essa risponde a una concreta esigenza assistenziale, come la facilitazione dell’autosomministrazione da parte di pazienti fragili o inesperti.
  • Una specifica tecnica che restringa la platea dei concorrenti non integra necessariamente un bando-fotografia: la restrizione è legittima se è proporzionata a esigenze funzionali concrete e adeguatamente esplicitate, anche quando il prodotto richiesto sia commercializzato da un numero limitato di operatori.
  • La lex specialis vincola sia gli operatori economici sia la stazione appaltante; una volta definite le specifiche tecniche, esse non possono essere modificate o disapplicate in sede applicativa, neppure mediante chiarimenti, salvo l’esercizio dell’autotutela. Un chiarimento che si limiti a confermare una prescrizione già contenuta negli atti di gara non è modificativo della lex specialis.
  • La differenziazione di lotti relativi al medesimo principio attivo non costituisce indebito frazionamento quando i lotti rispondano a esigenze assistenziali diverse e siano destinati a categorie o modalità d’uso differenti.
  • La richiesta di acquisire atti istruttori non può essere accolta quando abbia carattere meramente esplorativo e non sia collegata a elementi concreti idonei a mettere in discussione la legittimità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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