Cassazione Penale, Sentenza n. 4253/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 30/01/2018. Il ricorrente articolava tre censure: 1) violazione di legge (artt. 169 e 420 ter c.p.p.) per mancato riconoscimento del legittimo impedimento dovuto alla detenzione all'estero, nonché per mancata ricerca dell'imputato all'estero; 2) mancata riqualificazione del reato da consumato a tentato (artt. 56 e 624 c.p.) in quanto i carabinieri avrebbero tenuto sotto costante controllo il prevenuto durante la condotta; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., dato che il bidone era stato sottratto da un'autorimessa (luogo non esposto alla pubblica fede). Il difensore ha poi prodotto documenti comprovanti la detenzione all'estero e ha insistito sulle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il rimedio adottato (restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p.) non era quello corretto per un condannato che lamenta la mancata partecipazione al processo; il rimedio pertinente sarebbe stato la rescissione del giudicato prevista dall'art. 629 bis c.p.p. (applicabile ratione temporis per la legge n.103/2017). Inoltre la Corte ha richiamato decisioni precedenti che avevano già ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla riqualificazione in tentato e alla esclusione dell'aggravante; perciò i motivi sono stati assorbiti dalla inammissibilità preliminare. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
usato dalla Corte di appello per la restituzione nel termine per proporre ricorso
La Corte di cassazione ha ritenuto che la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 sia lo strumento utilizzato ma non il rimedio appropriato per un condannato che lamenta di non aver partecipato al processo; in tali ipotesi il rimedio corretto è diverso (art. 629 bis)
art. 629 bis cod. proc. pen.
richiamato nella motivazione come rimedio idoneo
La Corte ha affermato che il rimedio previsto dall'art. 629 bis (rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo) è quello applicabile al caso del condannato che non ha potuto partecipare, e che l'uso alternativo della restituzione nel termine non è adeguato
artt. 169 e 420 ter cod. proc. pen.
invocati dal ricorrente per lamentare il mancato riconoscimento del legittimo impedimento
La Corte ha preso atto dell'eccezione ma ha ritenuto che il ricorrente non abbia fatto ricorso al rimedio processuale corretto e/o non lo abbia tempestivamente sollevato; perciò la censura non ha retto nel giudizio di legittimità
art. 707 cod. pen. e art. 4 legge n.110/1975
richiamati dalla sentenza di merito per la dichiarazione di prescrizione delle contravvenzioni (capi B e C)
Nella sentenza di appello parte delle contravvenzioni sono state dichiarate prescritte con riferimento a queste norme; la Cassazione non ha riformato tale valutazione
art. 624 bis e art. 625 n. 7 cod. pen.
articolazione della contestazione per il capo A: furto aggravato (art. 624 bis) e aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625
La Corte d'appello aveva confermato la condanna in relazione al capo A con l'aggravante; la Cassazione ha già ritenuto in una precedente pronuncia le censure avverso tale aggravante manifestamente infondate e quindi non ha ritenuto di riaprire la valutazione sostanziale
art. 56 e art. 624 cod. pen.
richiamati dal ricorrente per chiedere la riqualificazione in delitto tentato
La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata in precedenti decisioni: per qualificare come tentato occorre che l'azione offensiva sia rimasta incompiuta per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, cosa non dimostrata dal solo fatto della sorveglianza degli organi di polizia
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto all'estero o ha impedimenti a partecipare a udienze, il suo difensore deve tempestivamente eccepire il legittimo impedimento e utilizzare il rimedio processuale corretto; la mancata tempestività può rendere inammissibile il ricorso in Cassazione
- Per un condannato che lamenta di non essere stato presente al processo in primo o secondo grado, il rimedio adeguato per far valere la mancata partecipazione dopo la sentenza definitiva è la rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p., non sempre la restituzione nel termine ex art. 175
- La semplice sorveglianza da parte delle forze dell'ordine non è di per sé sufficiente a trasformare un furto consumato in un delitto tentato; per la qualificazione come tentato occorre prova che l'evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente
- Per contestare la sussistenza di un'aggravante (es. previsione dell'art. 625 n. 7), è necessario aggredire concretamente i presupposti fattuali e giuridici usati dal giudice di merito (ad es. la natura pubblica del luogo): mere asserzioni generiche senza prova sono destinate a risultare inefficaci
- L'opposizione reiterata a provvedimenti già esaminati può trovare ostacolo quando precedenti decisioni della Corte abbiano già dichiarato manifestamente infondate le medesime censure; in tali casi la via processuale corretta e tempestiva è fondamentale
- Un ricorso inammissibile può comportare, oltre al rigetto del gravame, la condanna alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) se la Corte ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa
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