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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30406/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio la mancanza del requisito di contenuto-forma previsto dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. per difetto assoluto di esposizione dei fatti. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 3240/2019. Dal testo dell'ordinanza non emergono i fatti sostanziali della controversia né il contenuto specifico delle censure, perché la Corte rileva che il ricorso è del tutto privo dell'esposizione sommaria del fatto richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte osserva che tale requisito deve consentire una chiara e completa cognizione sia del fatto sostanziale sia del fatto processuale, senza necessità di consultare altre fonti o gli atti del fascicolo, e che nel ricorso esaminato tale esposizione è totalmente assente.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione del fatto sostanziale e del fatto processuale; la mancanza totale di tale esposizione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso

    In caso di definizione in senso sfavorevole al ricorrente, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e non un formalismo fine a sé stesso.
  • Per soddisfare l'art. 366, n. 3, c.p.c., il ricorso deve permettere alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • La totale assenza della narrazione dei fatti di causa comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può trovare applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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