Cassazione Civile, Ordinanza n. 20043/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la decisione della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e lo aveva condannato alle spese dei due gradi di merito. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la condanna alle spese fosse errata perché l'ente impositore si era costituito tramite funzionario delegato e non tramite avvocato, con conseguente asserita non debenza di onorari e diritti professionali, al più limitandosi al rimborso di spese documentate; ha inoltre invocato la compensazione per la complessità e novità della controversia. Con il secondo motivo ha chiesto la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. della controparte per asserita condotta pretestuosa e ingannevole nel domandare le spese pur sapendosi non avente diritto, prospettando una responsabilità aggravata e una sanzione pecuniaria. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo, osservando che la disciplina speciale del processo tributario ha sempre previsto la ripetibilità delle spese anche quando l'amministrazione sia assistita da propri funzionari, con liquidazione parametrata al compenso spettante agli avvocati e riduzione del venti per cento; ha inoltre affermato che, dopo la rinuncia al ricorso, il giudizio si estingue ma resta ferma la condanna del rinunciante alle spese secondo il principio di causalità, e che la mancata compensazione è insindacabile in cassazione se rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha confermato la correttezza della condanna del contribuente alle spese del giudizio tributario nonostante la rinuncia al ricorso, richiamando la disciplina speciale del processo tributario e il principio di causalità. Ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'amministrazione controricorrente, liquidate in euro 500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo; resta ferma la possibilità di porre le spese a carico del rinunciante secondo il principio di causalità.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non è sindacabile in cassazione come violazione della norma, in assenza di specifici vizi denunciabili.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata assorbita dal rigetto del primo motivo; il testo non sviluppa un autonomo accoglimento della pretesa.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, le spese possono essere liquidate in favore dell'ente impositore o dell'agente della riscossione anche se assistiti da propri funzionari, applicando il parametro del compenso professionale con riduzione prevista dalla legge.
d.l. 8 agosto 1996, n. 437, art. 12, comma 1, lett. b)
È richiamato come antecedente normativo della disciplina sulle spese nel processo tributario a favore dell'ufficio assistito da funzionari.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 32
Ha modificato il criterio di liquidazione delle spese nel processo tributario, sostituendo il riferimento tariffario con quello al decreto sui compensi degli avvocati, con riduzione del venti per cento.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies
Conferma l'attuale disciplina della liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997 se assistiti da propri funzionari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la disciplina delle spese ha carattere speciale e autonomo rispetto al processo civile ordinario; pertanto, la costituzione dell'amministrazione tramite propri funzionari non esclude di per sé la ripetibilità delle spese a carico della parte soccombente.
- La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte e comporta, di regola, la condanna del rinunciante alle spese secondo il principio di causalità.
- La mancata compensazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi di legittimità specificamente dedotti e riconoscibili.
- Nel processo tributario, il parametro per la liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore o dell'agente della riscossione è quello dei compensi spettanti agli avvocati, con la riduzione percentuale stabilita dalla normativa speciale.
- La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. resta assorbita quando la censura principale sulla regolazione delle spese viene disattesa e non emergono autonomi presupposti decisori di accoglimento.
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