Sentenza del 23/04/2018 n. 1877 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Società di capitali a ristretta base societaria - Imputazione per trasparenza - Doppia imposizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria gli ha imputato per trasparenza, ai fini IRPEF, il maggior reddito accertato nei confronti della società mediante un autonomo atto impositivo. La contestazione riguardava l'illegittimità dell'imposizione personale in assenza di prova della distribuzione degli utili, poiché il medesimo reddito era già stato assoggettato a IRES in capo alla società, con conseguente doppia imposizione economica.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. Non è possibile imputare automaticamente al socio persona fisica il maggior reddito accertato in capo alla società sulla base della presunzione di distribuzione degli utili propria delle società a ristretta base societaria, quando ciò comporti l'assoggettamento dello stesso reddito prima a IRES in capo alla società e poi a IRPEF in capo al socio, senza dimostrazione dell'effettiva distribuzione. L'accertamento nei confronti del socio è quindi risultato soccombente.
Norme richiamate
Regime di imputazione per trasparenza delle società di capitali
L'imputazione del reddito della società ai soci può operare solo nei presupposti previsti dalla legge e non consente, di per sé, di assoggettare automaticamente a IRPEF il maggior reddito accertato alla società, soprattutto quando non risulti una distribuzione effettiva.
Principio del divieto di doppia imposizione economica
Il medesimo reddito non può essere tassato una prima volta a titolo di IRES in capo alla società e una seconda volta a titolo di IRPEF in capo al socio, se l'imposizione personale non è giustificata da un'effettiva attribuzione o distribuzione del reddito.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base societaria, la ristretta compagine può costituire un indizio della distribuzione extracontabile degli utili, ma non giustifica automaticamente l'imposizione al socio senza ulteriori elementi.
- Quando il maggior reddito societario è già stato tassato a IRES, l'Amministrazione deve evitare che lo stesso imponibile venga nuovamente tassato a IRPEF in capo al socio in assenza di prova della distribuzione o di un valido meccanismo di imputazione per trasparenza.
- L'accertamento nei confronti della società e quello nei confronti del socio sono autonomi: la contestazione al socio deve essere supportata da una motivazione specifica e da elementi idonei a dimostrare l'effettiva percezione o disponibilità del reddito.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra reddito imputato per trasparenza secondo un regime fiscale validamente applicabile e reddito presuntivamente distribuito: nel secondo caso la presunzione deve essere verificabile e non può produrre una duplicazione impositiva.
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