Sentenza del 20/03/2015 n. 5628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di pagamento TARSU relativo all'anno 2004, pari a 5.834,96 euro, contestando il criterio di calcolo applicato. In particolare, sosteneva che non fosse legittimo cumulare la riduzione prevista per le attività stagionali con una tariffa parametrata al periodo di effettivo utilizzo dell'area, dal 1 giugno al 30 settembre. Secondo la ricorrente, la tariffa avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta oppure calcolata esclusivamente secondo uno dei due criteri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del metodo adottato dal Comune e ritenuto corretto dalla Commissione Tributaria regionale. È stata considerata legittima l'applicazione della tariffa ridotta per l'uso stagionale, parametrata al periodo in cui l'area era disponibile e destinata allo smaltimento dei rifiuti, pari a 183 giorni. La TARSU può infatti essere determinata sulla base della stagionalità o dell'uso discontinuo dell'immobile e non deve necessariamente corrispondere ai soli giorni di effettiva presenza o produzione dei rifiuti. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1, come modificato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 68
La tassa "può" essere commisurata a determinati parametri, quali quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento e altri parametri stabiliti dal Comune.
La norma consente al Comune di determinare la tariffa anche considerando la stagionalità e l'uso discontinuo dell'immobile, senza imporre necessariamente il calcolo sui soli giorni di effettiva produzione dei rifiuti.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 66 e 77
Le disposizioni disciplinano la determinazione della TARSU e consentono di rapportare il tributo alla disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per il periodo autorizzato o consentito di occupazione o detenzione temporanea.
Regolamento comunale TARSU del Comune di Noto, artt. 10 e 13
Il regolamento comunale è stato applicato nel senso di riconoscere la tariffa ridotta per l'attività stagionale, calcolandola sul periodo di operatività o disponibilità dell'area stabilito dalla concessione, e non sui soli giorni di effettivo utilizzo.
D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 1, convertito dalla L. n. 494 del 1993
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle concessioni demaniali e al periodo di utilizzo dello stabilimento balneare, ma non ha condotto all'accoglimento delle sue censure.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 8316 del 4 aprile 2013
Il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per il periodo consentito dall'occupazione o dalla detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi derivanti dalla relativa messa a disposizione.
La TARSU può essere calcolata sulla base del periodo in cui l'area è disponibile e potenzialmente produttiva di rifiuti, anche se l'utilizzo effettivo è inferiore. Il tributo non deve quindi essere necessariamente proporzionato ai soli giorni di concreta presenza dell'attività.
Massime di principio
- Per le attività stagionali o discontinue, la tariffa TARSU può essere determinata in base al periodo autorizzato o consentito di disponibilità dell'area, anziché sui soli giorni di effettivo utilizzo.
- La riduzione prevista per la stagionalità non implica automaticamente un ulteriore calcolo fondato sui giorni di effettiva produzione dei rifiuti: il Comune può adottare un criterio convenzionale riferito al periodo operativo autorizzato.
- La disponibilità potenziale dell'area può giustificare l'imposizione del tributo, anche perché il servizio di raccolta e smaltimento comporta costi fissi indipendenti dalla presenza quotidiana dell'utente.
- Per contestare validamente il calcolo occorre verificare la legge, il regolamento comunale e il periodo di occupazione o concessione; la mera dimostrazione di un utilizzo effettivo inferiore non è normalmente sufficiente.
- Il criterio comunale deve comunque essere previsto o consentito dalla disciplina applicabile, coerente con la natura stagionale o discontinua dell'attività e applicato in modo non arbitrario.
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