Sentenza n. 10501/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno prot. K-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 10 marzo 2023, con il quale è stato disposto il rigetto della istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 lett. f) Legge n. 91/1992, presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza, deducendo violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, degli artt. 1, 2, 3 e 6 l. 241/1990 e dell'art. 27 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. L'Amministrazione aveva fondato il diniego su un decreto penale divenuto esecutivo per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, su una successiva notizia di reato per combustione illecita di rifiuti e sull'omessa indicazione della precedente condanna nell'autocertificazione presentata con la domanda. Il ricorrente non ha contestato la sussistenza dei fatti, ma ha invocato l'estinzione della pena, la lunga residenza in Italia e il proprio inserimento sociale, sostenendo che tali circostanze avrebbero dovuto condurre all'accoglimento dell'istanza. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, non aveva presentato osservazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione, nel quale la residenza decennale costituisce soltanto un presupposto per la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. L'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente, l'affidabilità e l'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, anche in prospettiva prognostica. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, i reati ambientali e la notizia di reato sono stati ritenuti elementi idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità, anche se la pena era stata estinta o il fatto era stato definito per particolare tenuità, poiché tali vicende non cancellano il fatto storico e la sua possibile rilevanza amministrativa. È stata inoltre ritenuta rilevante l'omessa dichiarazione della precedente condanna: la dichiarazione non veritiera o omessa rileva oggettivamente ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 e può giustificare il rigetto della domanda, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo o del reato di falso. La lunga residenza e l'inserimento economico-sociale ordinario sono stati considerati requisiti preliminari, non meriti speciali idonei a superare gli elementi ostativi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma la concessione resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione e non configura un diritto automatico.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito al richiedente di presentare osservazioni prima dell'adozione del diniego; nel caso concreto non è pervenuto alcun riscontro.
artt. 1, 2, 3 e 6 l. 241/1990
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto rispettati i principi di correttezza dell'azione amministrativa, conclusione del procedimento, motivazione e partecipazione istruttoria.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La non veridicità dell'autodichiarazione rileva oggettivamente nei procedimenti a istanza di parte e può comportare il rigetto della domanda indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo o del reato di falso.
art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006
La condanna per attività di gestione di rifiuti non autorizzata è stata considerata elemento storico e sintomatico di inaffidabilità rilevante nella valutazione della domanda di cittadinanza.
art. 256-bis d.lgs. 152/2006
La notizia di reato per combustione illecita di rifiuti è stata ritenuta valutabile in sede amministrativa quale elemento indiziario, anche se non definita con una condanna penale.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione: la residenza legale decennale abilita alla presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nel diniego di cittadinanza, l'Amministrazione può valutare complessivamente la condotta del richiedente, le sue condizioni di integrazione e la sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali della comunità nazionale, anche mediante una prognosi sull'adesione futura ai doveri connessi allo status civitatis.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza non si estende al merito della valutazione amministrativa, ma riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- L'estinzione del reato, della pena o la riabilitazione non cancellano il fatto storico della condotta antigiuridica e non impediscono all'Amministrazione di attribuirgli autonoma rilevanza amministrativa nella valutazione dell'affidabilità del richiedente la cittadinanza; analogamente, la definizione penale per particolare tenuità del fatto non esclude la valutabilità amministrativa del fatto storico.
- La dichiarazione non veritiera o l'omessa indicazione di una condanna nell'autocertificazione prodotta in un procedimento a istanza di parte può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000, indipendentemente dall'accertamento del dolo o del reato di falso.
- La mera lunga residenza e l'ordinario inserimento economico-sociale, costituendo presupposti ordinari per la permanenza sul territorio e per la presentazione della domanda, non sono di per sé sufficienti a superare elementi concreti di inaffidabilità derivanti da condotte penalmente rilevanti.
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