Sentenza n. 1042/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7580/2024, depositata e resa pubblica il 13.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4268/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all'amministrazione in data 21.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 21 novembre 2024, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento spontaneo. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, con corresponsione del beneficio o del relativo controvalore, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto nei limiti indicati in motivazione. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto del termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. e dei termini del rito camerale, la rituale notificazione della sentenza ottemperanda e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, se il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio è ormai decorso, l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia; l'obbligazione è infatti fungibile e il mancato rispetto del termine non è imputabile alla ricorrente. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario avente ad oggetto l'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali propri del rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; il suo decorso infruttuoso consente di procedere alla tutela esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione, purché il titolo sia ritualmente notificato e siano decorsi i termini dilatori eventualmente previsti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In assenza di prova dell'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione entro un termine assegnato, potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- Quando il giudicato riconosce una prestazione economica fruibile entro un determinato periodo e tale periodo è decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, se la prestazione è fungibile e il ritardo non è imputabile al beneficiario.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione e, in caso di inerzia, il commissario ad acta devono adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di un'astreinte: tale misura richiede una valutazione di equità e adeguatezza in relazione alle circostanze concrete dell'inadempimento.
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