Cassazione Penale, Sentenza n. 28933/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva corretto errori materiali nella precedente ordinanza del 10/11/2023. In particolare contesta la rettifica della pena base del reato associativo (da 12 anni e 6 mesi a 12 anni e 8 mesi) sostenendo che tale correzione incide sull'unitaria rideterminazione della pena per continuazione e, quindi, sui maggiori ex art. 81, comma 2, cod. pen., modificando il contenuto essenziale della decisione. Denuncia inosservanza ed errata applicazione degli artt. 649 e 671 cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la rettifica della pena base fosse una correzione di mero lapsus calami, ammissibile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., e che gli aumenti per continuazione (complessivi cinque anni e otto mesi) siano rimasti immutati. La correzione non ha introdotto elementi estranei alla ratio decidendi e, anzi, è risultata favorevole al condannato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La pena complessiva rideterminata è risultata in diciotto anni e quattro mesi di reclusione.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
correzione di errori od omissioni della decisione
Autorizza la rettifica meccanica di errori materiali o omissioni che non alterino il contenuto essenziale della decisione; la Corte l'ha invocata per il lapsus calami sulla misura della pena base
art. 81, comma 2, cod. pen.
aumenti per continuazione
Gli aumenti per continuazione si determinano in proporzione alla pena base; la Corte ha osservato che gli aumenti risultano immutati e che, se la pena base fosse stata corretta originariamente, quegli aumenti sarebbero stati ancor maggiori
artt. 649 e 671 cod. proc. pen.
rimedi avverso misure e ordinanze (richiamati dal ricorrente)
Il ricorrente invoca questi strumenti per contestare la correzione; la Corte ritiene invece che la rettifica fosse una semplice correzione materiale non suscettibile di tali censure
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione
Consente la condanna alle spese processuali e ad altri oneri per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per imporre il pagamento delle spese e la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata in tema di colpa nell'impugnazione
Richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa dell'impugnazione
Massime di principio
- Le correzioni di errori materiali (lapsus calami) nella decisione sono ammissibili se meccaniche e non modificano la ratio decidendi (art. 130 c.p.p.).
- La rettifica della misura numerica di una pena può essere legittima se emerge chiaramente come errore materiale dalla decisione originaria; non configura perciò sempre una modifica sostanziale impugnabile.
- Se una correzione del dato numerico della pena produce un effetto favorevole al condannato, l'impugnazione avverso la correzione rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Gli aumenti per continuazione si calcolano in rapporto alla pena base: una rettifica della pena base che non abbia inciso sugli aumenti (o che li renda più favorevoli al ricorrente) non arreca un vulnus alla decisione.
- Le impugnazioni strumentali o manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale.
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