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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40330/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari che aveva accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione e liquidato un indennizzo di Euro 47.932,00 a favore di Bua Antonio, arrestato per reati in materia di armi e stupefacenti e poi assolto con giudizio immediato. Il Ministero censurava violazione di legge e carenza di motivazione per non avere la Corte di appello verificato se il Bua avesse concorso a cagionare la misura cautelare, alla luce di frequentazioni con soggetti della criminalità locale, della disponibilità di somme non giustificate, dei numerosi precedenti e di un avviso orale del Questore; contestava inoltre il calcolo dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità. Richiamata la disciplina giurisprudenziale, la Corte ha precisato che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, ex ante, se sia sussistita una condotta dolosa o di colpa grave che abbia concorso causalmente alla emissione della misura cautelare, senza riesaminare oltre i limiti l'accertamento penale. Nel caso concreto il Ministero non ha confrontato le risultanze della sentenza assolutoria (in particolare l'esclusione della disponibilità esclusiva del fondo dove furono ritrovate armi e droga) né ha dimostrato in modo concreto il nesso causale tra le frequentazioni, la disponibilità di denaro o i precedenti e l'adozione della misura cautelare; pertanto le censure risultano generiche. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La condotta del detenuto costituisce ostativa al diritto all'equa riparazione solo se sussistono dolo o colpa grave e vi è un apprezzabile nesso causale tra tale condotta e l'adozione della misura cautelare; il giudice della riparazione valuta la sussistenza di tale condotta in modo autonomo rispetto al giudizio di merito, ma nei limiti delle valutazioni probatorie risultanti dal processo di cognizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente, in presenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicato per imporre il pagamento di Euro 3.000,00.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 4, lett. b)

    Norma richiamata in relazione alla valutazione della reticenza o del mendacio in sede di interrogatorio al giudice per le indagini preliminari e alla loro rilevanza nel giudizio di riparazione.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante della possibile condotta dolosa o di colpa grave del detenuto, utilizzando tutti gli elementi probatori utilizzabili nelle indagini, ma non può sovrapporsi al giudizio di merito superando gli accertamenti fattuali di quest'ultimo.
  • Per escludere il diritto all'equa riparazione non basta richiamare occasionali frequentazioni con persone criminalmente inserite o la disponibilità di contanti: occorre dimostrare la loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità e un nesso di concausalità con l'adozione della misura cautelare.
  • La sentenza di assoluzione e le risultanze del giudizio di cognizione sono punto di riferimento imprescindibile per il giudice della riparazione; il ricorso di parte deve confrontarsi esplicitamente con tali risultanze.
  • I motivi di impugnazione in Cassazione devono essere specifici e logicamente fondati; censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente possono essere applicate condanne alle spese e obblighi di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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