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Sentenza

Sentenza n. 2335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00791/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso contro la revoca della patente nautica e il rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolare patente nautica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso proposto dal titolare di una patente nautica contro la revoca del titolo, disposta per la ritenuta perdita dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del d.m. n. 146/2018, in ragione di una condanna a pena superiore a tre anni e dell’assenza di un provvedimento di riabilitazione. Il primo motivo d’appello contestava la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando orientamenti della Corte di cassazione favorevoli alla giurisdizione ordinaria. Il secondo motivo deduceva l’infondatezza nel merito della pretesa, sostenendo che l’affidamento in prova ai servizi sociali, anche quando conclusosi positivamente, non costituisse la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 c.p. L’interessato deduceva invece che il positivo esito dell’affidamento in prova aveva determinato l’estinzione della pena e degli effetti penali della condanna. Il Tribunale di sorveglianza aveva infatti dichiarato tali effetti ai sensi dell’art. 47, comma 12, della l. n. 354/1975.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello. Quanto alla giurisdizione, ha ritenuto sussistente quella amministrativa, osservando che la revoca della patente nautica costituisce esercizio di un potere amministrativo incidente su una posizione di interesse legittimo. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, relativa alla revoca della patente di guida per motivi connessi a misure di prevenzione, ritenendo estensibili per analogia legis i relativi principi alla patente nautica, nonché un precedente del Consiglio di Stato favorevole alla giurisdizione amministrativa anche per atti vincolati incidenti su interessi legittimi. Nel merito, il Collegio ha confermato la sentenza del TAR, ritenendo che la generica espressione «provvedimenti di riabilitazione» contenuta nell’art. 37 del d.m. n. 146/2018 comprenda anche il positivo esito dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Tale esito, ai sensi dell’art. 47, comma 12, della l. n. 354/1975, estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, producendo effetti sostanzialmente corrispondenti a quelli della riabilitazione ex art. 178 c.p. Una diversa interpretazione avrebbe determinato un’irragionevole disparità di trattamento tra soggetti i cui effetti penali siano estinti tramite istituti diversi. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 37 d.m. n. 146/2018

    «Non possono ottenere la patente nautica [...] coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione»

    La clausola relativa ai provvedimenti di riabilitazione non è limitata alla riabilitazione penale ex art. 178 c.p., ma comprende anche altri istituti che estinguono la pena e gli effetti penali della condanna, tra cui il positivo esito dell’affidamento in prova.

  • art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285/1992

    «[...] fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi»

    La locuzione «provvedimenti riabilitativi» comprende, oltre alla riabilitazione ex art. 178 c.p., anche altri provvedimenti produttivi dell’estinzione della pena e degli effetti penali della condanna; tale disciplina è stata utilizzata come parametro interpretativo analogo per la patente nautica.

  • art. 7 c.p.a.

    La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia investe un provvedimento espressione dell’esercizio di un pubblico potere, anche se l’attività amministrativa è vincolata.

  • art. 47, comma 12, l. n. 354/1975

    «L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale»

    Il positivo esito dell’affidamento in prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, rilevando come provvedimento riabilitativo ai fini del possesso dei requisiti morali per la patente nautica.

  • art. 178 c.p.

    «La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna»

    Gli effetti estintivi della riabilitazione penale costituiscono il termine di raffronto per riconoscere analoga rilevanza al positivo esito dell’affidamento in prova.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    La comune finalità di reinserimento sociale della riabilitazione e dell’affidamento in prova orienta un’interpretazione non restrittiva dei provvedimenti riabilitativi.

Massime di principio

  • La controversia sulla revoca di una patente nautica per perdita dei requisiti morali, in quanto riferita a un provvedimento adottato nell’esercizio di un pubblico potere e incidente su una posizione di interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche quando il potere sia configurato come vincolato.
  • La clausola dell’art. 37 del d.m. n. 146/2018, che salva gli effetti dei «provvedimenti di riabilitazione», deve essere interpretata in senso non restrittivo e comprende non soltanto la riabilitazione prevista dall’art. 178 c.p., ma anche altri istituti che estinguano la pena e gli effetti penali della condanna.
  • Il positivo esito dell’affidamento in prova ai servizi sociali costituisce un provvedimento riabilitativo rilevante ai fini del possesso dei requisiti morali per conseguire o conservare una patente nautica, poiché l’art. 47, comma 12, della l. n. 354/1975 ne ricollega l’effetto estintivo della pena e di ogni altro effetto penale.
  • È irragionevole subordinare il possesso dei requisiti morali alla sola riabilitazione ex art. 178 c.p., escludendo chi abbia ottenuto la medesima estinzione della pena e degli effetti penali mediante il positivo esito dell’affidamento in prova.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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