Cassazione Penale, Sentenza n. 26227/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 3 ottobre 2022 applicativa degli arresti domiciliari a carico di Di Lascio per fatti riconducibili a corruzione (artt. 319-321 c.p. e art. 322, comma 4, c.p., con richiamo all'art. 319-quater per taluni capi) e contestuale riqualificazione in ipotesi di corruzione elettorale ex art. 86 d.P.R.; il Procuratore deduce errore di qualificazione giuridica, errata applicazione del concorso formale e dell'art. 15 c.p., e vizio di motivazione nell'ordinanza del riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, rilevando che il Pubblico ministero non ha indicato né documentato la sussistenza attuale e concreta delle esigenze cautelari necessarie a fondare l'impugnazione (gravità indiziaria ed esigenze cautelari). La Corte ha altresì osservato che, benché la qualificazione giuridica delle condotte possa essere oggetto di rivalutazione, l'appello del P.M. non può limitarsi a censure sulla qualificazione senza esporre elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'interesse cautelare; la decisione del Tribunale del riesame è dunque stata confermata per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla impugnazione degli atti del giudice; richiamata come base per il riesame e per il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del riesame
artt. 319-321 cod. pen.
Norme sul reato di corruzione e reati connessi: il G.I.P. aveva originariamente qualificato i fatti in termini di corruzione propria e relativi reati, ma il Tribunale del riesame ha operato una diversa riqualificazione
art. 319-quater cod. pen.
Richiamato come contestazione originaria per alcuni capi di imputazione; il Tribunale del riesame ha riconsiderato la qualificazione giuridica rispetto a questa norma
art. 322, quarto comma, cod. pen.
Norma richiamata fra le qualificazioni risultanti dall'istruttoria e oggetto di discussione sulla corretta ricostruzione della fattispecie
art. 86 d.P.R. 570/1960 (richiamato anche come d.P.R. 670/60 nel testo)
Norma sulla corruzione elettorale citata dal Tribunale del riesame come forma specializzata di corruzione in presenza di competizione elettorale; applicazione del principio di specialità per giustificare la riqualificazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati: la Corte osserva che, se sussiste tale presunzione, l'interesse del P.M. all'impugnazione può risultare implicitamente supportato
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che elenca le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) che il P.M. deve dimostrare per giustificare misure cautelari
art. 314 cod. proc. pen.
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ricorda che l'interesse del P.M. non può essere contrario all'interesse dell'indagato a ottenere la riparazione
art. 15 cod. pen.
Norma sul concorso di reati richiamata dal ricorrente: la Corte segnala che la valutazione del rapporto tra fattispecie 'comuni' e fattispecie speciali può portare a ipotesi di specialità o di concorso formale e va adeguatamente motivata
Massime di principio
- Il Pubblico ministero che impugna un provvedimento di revoca o annullamento di una misura cautelare deve dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; argomentazioni esclusivamente orientate alla riqualificazione giuridica dei fatti sono insufficienti a conservare l'interesse all'impugnazione
- Quando il giudice di riesame esclude la gravità indiziaria e/o le esigenze cautelari, il ricorso del P.M. deve censire specificamente entrambe le questioni; non è ammissibile un ricorso che si limiti ad attacchi astratti sulla qualificazione del reato
- La distinzione tra corruzione comune e corruzione elettorale (o altre forme speciali) richiede motivazione concreta: il principio di specialità può giustificare una riqualificazione che precluda misure cautelari più gravi se la fattispecie specializzata è punita meno severamente
- La sussistenza di una presunzione legale di esigenze cautelari (es. art. 275, comma 3 c.p.p.) può attenuare l'onere probatorio del P.M. nella fase di impugnazione, ma tale presunzione deve essere espressamente richiamata e collegata ai fatti
- In sede cautelare le questioni di qualificazione giuridica e le esigenze cautelari sono distinte: la corretta strategia impugnatoria richiede di affrontarle entrambe e di documentare fatti concreti che giustifichino il ripristino o l'applicazione di misure coercitive
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