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Sentenza

Sentenza n. 1388/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto sindacale di revoca in autotutela del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto sindacale con cui il Comune di San Lucido ha revocato in autotutela il precedente provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, contestando la ritenuta assenza dei requisiti per la trasmissione della cittadinanza per discendenza. Il Ministero dell'interno si è costituito; il Comune non si è costituito. La questione decisiva esaminata dal TAR ha riguardato il riparto di giurisdizione, poiché la controversia, pur formalmente diretta contro un provvedimento amministrativo di autotutela, investe sostanzialmente l'accertamento della trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha rilevato che appartengono alla giurisdizione amministrativa soltanto le controversie relative al diniego della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 o per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, quando il motivo ostativo sia costituito dal pericolo per la sicurezza nazionale. Le controversie riguardanti la trasmissione della cittadinanza per discendenza iure sanguinis appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano una posizione di diritto soggettivo. La natura amministrativa dell'atto impugnato e il suo carattere di provvedimento di autotutela non modificano tale conclusione: la giurisdizione deve essere determinata in base al petitum sostanziale, considerando sia la domanda sia la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta. È stata indicata la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    diniego di naturalizzazione per residenza

    Le controversie sui dinieghi di naturalizzazione per residenza rientrano nella giurisdizione amministrativa limitatamente ai casi in cui il motivo ostativo riguardi il pericolo per la sicurezza nazionale.

  • art. 5 l. 91/1992

    diniego di naturalizzazione per matrimonio

    Le controversie sui dinieghi di cittadinanza per matrimonio rientrano nella giurisdizione amministrativa limitatamente ai casi in cui il motivo ostativo riguardi il pericolo per la sicurezza nazionale.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, co. 2, c.p.a.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti per la translatio iudicii.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Le controversie sulla trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguardano l'accertamento di un diritto soggettivo, anche quando siano formalmente dirette contro un provvedimento amministrativo di revoca o annullamento in autotutela del precedente riconoscimento.
  • Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, considerando non soltanto la domanda formalmente proposta, ma anche la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta in giudizio.
  • La giurisdizione amministrativa in materia di cittadinanza riguarda i dinieghi di naturalizzazione per residenza o per matrimonio soltanto quando il motivo ostativo sia costituito dal pericolo per la sicurezza nazionale; essa non si estende alle controversie sulla cittadinanza trasmessa per discendenza.
  • Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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