Sentenza n. 218/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento a) della deliberazione n. 1955 del 20 dicembre 2024, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha approvato la graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, da assegnare presso le UU.OO.CC. di competenza, per il profilo - tra gli altri - di logopedista di cui all’avviso pubblico del 22 luglio 2024; b) della scheda di valutazione della ricorrente; c) della scheda di valutazione della dottoressa Anna Maria Lanzafame, nella parte in cui sono stati riconosciuti 2 punti per un titolo già valutato quale titolo di accesso; d) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi incluse, ove occorra, le schede di valutazione (anche non conosciute) relative agli altri candidati; e) ove occorra: dell’avviso pubblico straordinario, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, da assegnare presso le UU.OO.CC. di competenza per il profilo di logopedista pubblicato il 22 luglio 2024 dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania; del regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato approvato con deliberazione n. 391 dell’11 marzo 2022, ove per ipotesi interpretati nel senso di consentire all’amministrazione di non valutare i titoli inseriti dai candidati in modo incompleto o inesatto in domanda ma correttamente inseriti nel curriculum o comunque allegati alla stessa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di logopedista, unitamente alle schede di valutazione e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania all’esito di una procedura per soli titoli finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato di logopedista. Ha dedotto, anzitutto, la violazione delle disposizioni regolamentari sulla nomina e sulla composizione della commissione di valutazione, nonché dell’art. 97 Cost., dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, con censure di incompetenza relativa, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Ha inoltre contestato la valutazione dei propri titoli e l’attribuzione di due punti a un’altra candidata per un titolo già utilizzato quale requisito di accesso, deducendo violazione della par condicio e disparità di trattamento. Infine, ha censurato il regolamento interno e l’avviso nella parte in cui fossero interpretati nel senso di consentire la mancata valutazione di titoli indicati in modo incompleto o inesatto nei campi della domanda, ma risultanti dal curriculum o dagli allegati. L’Azienda ha eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di interesse per mancata prova di resistenza e l’improcedibilità per scadenza della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura presentasse gli indici della concorsualità: avviso pubblico con requisiti e termini perentori, valutazione comparativa dei titoli mediante attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria finale. La controversia rientra quindi nella giurisdizione amministrativa, poiché la posizione dedotta è di interesse legittimo. È stata respinta anche l’eccezione di carenza di interesse: la graduatoria non era destinata esclusivamente alla copertura di nove posti già determinati, ma restava utilizzabile per future carenze di organico. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessaria la prova di resistenza, poiché il primo motivo riguardava un vizio idoneo a travolgere integralmente la procedura. Neppure la scadenza annuale della graduatoria ha determinato l’improcedibilità, considerata la possibilità regolamentare di utilizzare una graduatoria scaduta in casi eccezionali e motivate esigenze, nelle more di un nuovo avviso. Nel merito, il primo motivo è stato accolto. L’art. 6 del regolamento interno prevedeva la nomina di una commissione composta da tre esperti, con un presidente e un segretario, senza distinguere tra procedure per soli titoli e procedure per titoli e colloquio. L’Azienda, invece, non aveva nominato alcuna commissione e aveva affidato la valutazione a un dirigente, con il supporto di un’unità amministrativa. Tale scelta ha violato il regolamento e ha eliminato la collegialità quale garanzia di imparzialità nell’esercizio della discrezionalità tecnica. Il vizio è stato qualificato come macroscopico e idoneo a giustificare l’azzeramento dell’intera procedura, senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi. La graduatoria è stata quindi annullata e l’Azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento impongono che la valutazione comparativa dei candidati sia svolta secondo modalità idonee a garantire l’imparzialità della selezione.
artt. 9 e seguenti d.P.R. 487/1994
Richiamati dalla ricorrente in relazione alle regole sulla nomina e sulla composizione degli organi valutativi nelle procedure selettive.
art. 6 del regolamento ASP Catania approvato con deliberazione n. 391 dell’11 marzo 2022
Le Commissioni di valutazione, preposte alla verifica dei requisiti di ammissione nonché alla successiva valutazione dei titoli ed all’effettuazione dei colloqui, verranno individuate per profilo professionale e disciplina con provvedimento del Direttore Generale, e saranno composte da tre esperti in materia, di cui uno con funzioni di Presidente, con l’ausilio di un segretario. In mancanza delle professionalità richieste all’interno dell’A.S.P., potranno individuarsi componenti esterni a cui potrà competere il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute, come da normativa vigente.
La disposizione impone la nomina di una commissione collegiale composta da tre esperti, anche nelle procedure per soli titoli, poiché non prevede alcuna distinzione tra queste e le procedure per titoli e colloquio.
artt. 3, 6 e 10 l. 241/1990
Richiamati tra i parametri delle censure relative alla motivazione, all’istruttoria e alla par condicio; la decisione è stata definita sulla base della violazione della composizione collegiale prevista dal regolamento interno.
art. 2 del regolamento ASP Catania approvato con deliberazione n. 391 dell’11 marzo 2022
Prevede, per l’avviso straordinario, una validità annuale della graduatoria.
art. 9 del regolamento ASP Catania approvato con deliberazione n. 391 dell’11 marzo 2022
In casi eccezionali e per motivate e giustificate esigenze una graduatoria già scaduta può essere utilizzata nelle more dell’indizione di un nuovo avviso.
La possibilità di utilizzare una graduatoria scaduta in casi eccezionali impedisce di ritenere automaticamente venuto meno l’interesse alla decisione solo per la scadenza del termine annuale.
Massime di principio
- Quando una procedura comparativa indetta da un’amministrazione pubblica prevede un avviso con requisiti e termini di partecipazione, la valutazione dei titoli mediante attribuzione di punteggi e la formazione di una graduatoria, la controversia relativa alla procedura rientra nella giurisdizione amministrativa, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro da instaurare.
- Se il regolamento interno dell’amministrazione prescrive la nomina di una commissione collegiale composta da esperti per la verifica dei requisiti e la valutazione dei titoli, l’amministrazione non può sostituire tale organo con un singolo dirigente e un supporto amministrativo, neppure in una procedura per soli titoli, quando la disposizione regolamentare non preveda una distinzione al riguardo.
- La mancata nomina della commissione collegiale prescritta dal regolamento, con conseguente eliminazione della collegialità quale garanzia di imparzialità nell’esercizio della discrezionalità tecnica, costituisce un vizio macroscopico idoneo a determinare l’annullamento dell’intera procedura selettiva.
- La prova di resistenza non è necessaria quando il vizio dedotto è diretto a travolgere integralmente la procedura selettiva, poiché l’interesse al ricorso non dipende dalla dimostrazione della collocazione utile conseguibile attraverso la correzione del solo punteggio individuale.
- La scadenza della graduatoria non determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso quando l’ordinamento applicabile consente, in casi eccezionali e motivati, l’utilizzo della graduatoria scaduta nelle more dell’indizione di una nuova procedura.
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