Ordinanza n. 7495/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della nota di rigetto n. U0015750 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Tozza, datata 14 aprile 2025; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi tramite i quali si evince il rigetto dell'istanza presentata da parte ricorrente; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento di una qualificazione professionale conseguita all'estero per la classe di concorso A18 – Filosofia e Scienze umane negli istituti di istruzione secondaria di II grado
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto del riconoscimento della qualificazione professionale conseguita all'estero, riferito a un'istanza relativa alla classe di concorso A18. Il TAR ha rilevato una possibile incongruenza tra l'istanza indicata nel provvedimento impugnato, risalente al 31 luglio 2023 e riferita alla classe A18, e la domanda di riconoscimento depositata in giudizio, inoltrata l'8 marzo 2023 e riferita invece alla disciplina ADSS-Spec. Sostegno per le scuole secondarie di secondo grado. Ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta dalla ricorrente in un unico file di 170 pagine risulta riferita a due ulteriori istanze di riconoscimento della classe A18, datate 3 e 14 marzo 2025, senza consentire di verificare agevolmente se l'Adeverinta richiesta dal Ministero sia stata depositata in giudizio sia in lingua originale sia con traduzione italiana.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, chiedendole di fornire chiarimenti sulle diverse istanze di riconoscimento e sulla documentazione prodotta, nonché di rendere verificabile la presenza dell'Adeverinta in originale e nella traduzione italiana. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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