Cassazione Penale, Ordinanza n. 28840/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la domanda principale di riconoscimento della continuazione tra due rapine aggravate già giudicate con sentenze irrevocabili, nonché la domanda subordinata di applicazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. in relazione a una delle condanne. Nel ricorso si deduceva un vizio di motivazione, con particolare riferimento alle condizioni personali che avrebbero determinato la commissione dei due fatti. La Corte non esamina il merito di tali censure, perché rileva che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dal condannato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, quando invece il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato e non sottoscritto da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite Aiello e applica la declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
salvo che la parte non vi provveda personalmente
La Corte rileva che tale inciso è stato soppresso dalla legge n. 103 del 2017; pertanto il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando ne ricorrano i presupposti evidenti.
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
Era invocato in via subordinata per ottenere la diminuzione di pena in relazione a una delle sentenze di condanna.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63
Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto dalla parte personalmente è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione del ricorso può essere dichiarata de plano quando il vizio sia immediatamente rilevabile dagli atti.
- La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito del ricorso quando rileva una causa di inammissibilità formale assorbente.
- La sottoscrizione personale del detenuto non può supplire al requisito della sottoscrizione del difensore abilitato nei ricorsi per cassazione proposti dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017.
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