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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37916/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a IVA e altri tributi per gli anni d’imposta 2011 e 2012. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che la cartella fosse viziata da difetto di motivazione, in particolare perché non rendeva intelligibile il metodo di calcolo degli interessi per omesso o ritardato pagamento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 25 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto, per la cartella, un onere motivazionale ulteriore rispetto a quello previsto dal modello approvato con decreto ministeriale; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, lamentando che la CTR avesse annullato l’intero atto anziché, al più, la sola parte riferita agli interessi. La società contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se la cartella segue un precedente atto che ha già determinato il debito principale e gli interessi relativi, è sufficiente il richiamo a quell’atto e la quantificazione degli ulteriori accessori; se invece la cartella è il primo atto sugli interessi, deve indicare base normativa e decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi o le modalità di calcolo. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse confuso tali requisiti, perché aveva annullato la cartella per il fatto che non erano chiari i calcoli e il metodo di calcolo degli interessi, elementi che non impongono l’invalidità totale dell’atto. Inoltre ha affermato che, in caso di difetto di motivazione limitato agli interessi, l’invalidità è solo parziale e non investe l’intera cartella, per il principio di conservazione dell’atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente, mentre quelle di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La Corte esclude che, nella fattispecie, la cartella richieda un onere motivazionale ulteriore rispetto a quanto previsto dalla disciplina della riscossione e dal modello approvato con decreto ministeriale, quando sia già stato emesso un precedente atto determinativo del debito.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale parametro normativo della pretesa sugli interessi nella riscossione, in combinazione con la disciplina generale della motivazione degli atti impositivi.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L’atto di riscossione deve essere motivato in modo sufficiente; quando la cartella concerne anche interessi, la motivazione può essere soddisfatta con il richiamo al precedente atto e con la quantificazione degli accessori, oppure con l’indicazione della base normativa e della decorrenza se la cartella è il primo atto sugli interessi.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato come norma generale sull’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, applicabile anche agli atti della riscossione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dalla ricorrente per contestare il superamento dei limiti del devolutum e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR è ritenuta incorsa in ultrapetizione per aver annullato l’intero atto pur a fronte di un eventuale vizio riferibile, al più, alla sola parte relativa agli interessi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come paradigma del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla motivazione della cartella.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come paradigma del motivo di ricorso per nullità della sentenza per ultrapetizione.

Massime di principio

  • In materia di cartella di pagamento, l’obbligo di motivazione sugli interessi è soddisfatto, se la cartella segue un precedente atto che ha già determinato il debito e gli interessi, mediante il richiamo a quell’atto e l’indicazione della somma dovuta per gli ulteriori accessori.
  • Se la cartella costituisce il primo atto con cui vengono richiesti gli interessi, deve indicare la base normativa della pretesa e la decorrenza degli accessori; non è invece necessario specificare i singoli tassi applicati o le modalità analitiche di calcolo.
  • Un eventuale vizio di motivazione riguardante solo gli interessi non comporta l’invalidità dell’intera cartella, ma determina un’invalidità parziale limitata alla sola pretesa accessoria, in applicazione del principio di conservazione dell’atto.
  • Il giudice tributario non può annullare integralmente la cartella se il vizio accertato riguarda soltanto una componente autonoma e scindibile della pretesa; in tale caso deve limitare l’effetto caducatorio alla parte inficiata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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