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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10180/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso in origine per contestare un avviso di liquidazione relativo alla presunta occupazione di area demaniale e per accertare l'inesistenza dello sconfinamento. L'amministrazione resistette e propose domanda riconvenzionale sostenendo che l'intero complesso alberghiero insistesse su area demaniale. In primo grado la domanda riconvenzionale fu rigettata e venne escluso lo sconfinamento. La Corte d'appello riformò invece la decisione, accertando l'occupazione di porzioni di area demaniale sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e delle mappe catastali, e condannò i soggetti ritenuti occupanti al rilascio e al pagamento di un'indennità. In cassazione i ricorrenti principale e incidentale dedussero un unico vizio, qualificato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato che il faro usato come riferimento per il confine tra proprietà privata e demaniale era stato demolito e poi ricostruito in posizione diversa, con conseguente erronea individuazione della linea di demarcazione. Nelle more il ricorrente principale rappresentò anche che, per effetto di successive decisioni che avevano cancellato la linea di divisione contestata e posizionato una nuova linea, sarebbe cessata la materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove relative all'individuazione del confine, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità nei limiti dedotti. Quanto al ricorso incidentale, poiché la parte ricorrente incidentale non aveva depositato istanza di decisione nei termini dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso è stato considerato rinunciato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente principale alle spese, applicato la sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e disposto l'ulteriore contributo unificato; ha condannato anche il ricorrente incidentale alle spese del giudizio di legittimità, compensando invece integralmente le spese tra i due ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare la rivalutazione del merito e delle prove sull'individuazione del confine.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la mancata istanza di decisione del ricorrente incidentale ha comportato la rinuncia al ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La camera di consiglio è stata fissata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 950 c.c.

    Nel regolamento di confini il giudice di merito dispone di ampia facoltà di scelta e valutazione degli elementi probatori per determinare il confine incerto, con le mappe catastali solo in via sussidiaria.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regolamento di confini il giudice di merito può utilizzare liberamente tutti gli elementi probatori utili a individuare la linea di separazione, attribuendo alle mappe catastali valore soltanto sussidiario.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere trasformata in una richiesta di riesame del fatto o di rivalutazione delle prove circa l'esatta collocazione del confine.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
  • La mancata presentazione dell'istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata comporta, per il ricorso interessato, la rinuncia e la conseguente chiusura del relativo mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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