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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 06 febbraio 2018 emessa dal Comune di Terracina.

Giustizia amministrativa201800329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione n. 4 del 6 febbraio 2018 relativa a opere realizzate in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Terracina gli ha ingiunto la demolizione di un manufatto di circa 49,70 mq, con copertura a tetto, servizio igienico, scala di collegamento a un'unità immobiliare residenziale e caratteristiche tali da prefigurare un uso abitativo, nonché di una tettoia in legno. Le opere erano state accertate dalla Polizia Forestale sulla base di una relazione dell'Ufficio Tecnico comunale ed erano state ritenute realizzate in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire. Il primo motivo deduceva la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che la comunicazione di avvio del procedimento non avesse indicato la facoltà di presentare osservazioni e documenti. Il secondo motivo denunciava eccesso di potere per motivazione insufficiente, lamentando che l'ordinanza non avesse considerato la risalenza degli abusi, l'affidamento del proprietario e la compatibilità sostanziale delle opere con i parametri edilizi e urbanistici della zona. Il terzo motivo deduceva l'assenza dei pareri preventivi degli organi tecnici competenti e la violazione dell'art. 32 della legge n. 1150/1942. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'ordine di demolizione è un provvedimento vincolato e sanzionatorio, conseguente all'accertamento dell'abuso, sicché non è in via generale necessario comunicare l'avvio del procedimento. In ogni caso, il Comune aveva effettivamente trasmesso una comunicazione di avvio del procedimento e il ricorrente non aveva presentato osservazioni; l'art. 10 della legge n. 241/1990 riconosce la facoltà di presentare memorie e documenti, ma non impone all'amministrazione di avvisare espressamente di tale facoltà. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sulla descrizione delle opere abusive e sulla loro contrarietà al titolo edilizio. Per l'adozione dell'ordine di demolizione non occorre una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né il decorso del tempo può generare un legittimo affidamento alla conservazione dell'abuso o escludere la doverosità della repressione. Quanto al terzo motivo, il TAR ha osservato che dall'ordinanza risultava l'acquisizione di una relazione dell'Ufficio Tecnico comunale del 21 settembre 2017, sicché non sussisteva la denunciata mancanza del previo apporto tecnico. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune, pur vittorioso, non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria, in via generale, per l'adozione dell'ordine di demolizione, trattandosi di provvedimento vincolato e sanzionatorio; nel caso concreto, peraltro, la comunicazione era stata effettuata.

  • art. 10 l. 241/1990

    La norma riconosce al destinatario della comunicazione di avvio la facoltà di presentare memorie scritte e documenti, imponendo all'amministrazione di valutarli se pertinenti, ma non impone uno specifico avviso circa l'esistenza di tale facoltà.

  • art. 32 l. 1150/1942

    La censura fondata sulla necessità di un preventivo parere tecnico è stata respinta perché risultava acquisita una relazione dell'Ufficio Tecnico comunale prima dell'ordinanza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Pur non essendo espressamente richiamato nel testo, l'oggetto della controversia è l'ordine di demolizione e il conseguente avvertimento dell'acquisizione gratuita previsti dalla disciplina repressiva degli abusi edilizi; la decisione si fonda sulla natura vincolata della misura.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e doveroso, conseguente all'accertamento dell'illecito edilizio; pertanto, non richiede una preventiva valutazione discrezionale dell'interesse pubblico alla rimozione né, in via generale, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990.
  • La motivazione dell'ordine di demolizione è sufficiente quando descrive le opere abusive e indica la loro difformità o contrarietà rispetto al titolo edilizio, consentendo di ricostruire i presupposti di fatto e l'iter logico dell'azione amministrativa.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non fa venir meno la doverosità della repressione e, di per sé, non determina la formazione di un legittimo affidamento del proprietario alla conservazione dell'opera abusiva; non è quindi necessaria una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
  • L'art. 10 l. 241/1990 attribuisce all'interessato la facoltà di presentare memorie e documenti nel procedimento, ma non impone all'amministrazione di inserire nella comunicazione di avvio un espresso avvertimento circa tale facoltà.
  • La censura relativa alla mancanza di un previo apporto tecnico non è fondata quando dagli atti risulti che l'ordine di demolizione è stato preceduto da una relazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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