Ordinanza n. 283/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- emesso ex art. 8 d.l. 11/2009 dal Questore di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 24/03/2026) a carico di -OMISSIS-; - del divieto di detenzione di armi e munizioni prot. Nr. -OMISSIS-/D AREA I TER, emesso ex art. 39 TULPS dal Prefetto di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 09/05/2026) a carico di -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi la comunicazione di avvio del procedimento di ammonimento Prot. Nr. -OMISSIS-, il verbale di ritiro cautelativo di armi, munizioni e titoli dell’-OMISSIS- e la comunicazione di avvio del procedimento di divieto di detenzione armi Prot. Nr. -OMISSIS-/D AREA I TER del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore ex art. 8 d.l. 11/2009 e divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS, con atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ammonimento emesso dal Questore e il successivo divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dal Prefetto, nonché gli atti presupposti, tra cui le comunicazioni di avvio dei procedimenti e il verbale di ritiro cautelativo di armi, munizioni e titoli. Il testo non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso. Dalla motivazione emerge, tuttavia, che il ricorrente ha contestato sia i fatti posti a fondamento dell'ammonimento sia la valutazione amministrativa di inaffidabilità sottesa al divieto prefettizio. Ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla definitiva perdita del rapporto di lavoro, esercitando egli l'attività di guardia particolare giurata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non assistite da fumus boni iuris le censure contro l'ammonimento: i fatti contestati risultavano incontroversi e documentati, mentre le contestazioni incidevano sul merito della discrezionalità amministrativa senza evidenziare macroscopiche incongruità. Ha invece ravvisato fumus, nei ristretti limiti indicati, rispetto al divieto ex art. 39 TULPS. Poiché il destinatario esercita l'attività di guardia particolare giurata, l'Amministrazione era gravata da un onere istruttorio e motivazionale rafforzato, dovendo valutare complessivamente la personalità dell'interessato, fondare la prognosi di inaffidabilità su fatti idonei a dimostrare un concreto pericolo per gli interessi tutelati e considerare l'incidenza del divieto sulla capacità lavorativa e reddituale. La motivazione del divieto non dimostrava che la Prefettura avesse concretamente contemperato le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con l'interesse professionale ed economico del ricorrente. Il giudice ha quindi accolto l'istanza cautelare in forma di remand, senza sospendere gli effetti esecutivi degli atti impugnati, assegnando all'Amministrazione trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per riesaminare con provvedimento espresso i presupposti per l'emissione di un provvedimento ex art. 39 TULPS. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 3 marzo 2027 e compensato integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il divieto di detenzione di armi richiede, nel caso di una guardia particolare giurata, un'istruttoria e una motivazione rafforzate, comprensive della valutazione della personalità, del concreto pericolo per gli interessi tutelati e dell'incidenza del divieto sulla capacità lavorativa e reddituale.
art. 8 d.l. 11/2009
Costituisce la base normativa dell'ammonimento del Questore; le relative censure sono state ritenute prima facie infondate, in presenza di fatti incontroversi e documentati e in assenza di macroscopiche incongruità nella valutazione discrezionale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio.
Massime di principio
- Quando il destinatario di un divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS esercita l'attività di guardia particolare giurata, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria e fornire una motivazione rafforzate, considerando l'incidenza del divieto sulla sua capacità lavorativa e reddituale.
- Il divieto ex art. 39 TULPS nei confronti di una guardia particolare giurata deve fondarsi su una valutazione complessiva della personalità dell'interessato e su fatti idonei a dimostrare un concreto pericolo per gli interessi di ordine e sicurezza pubblica tutelati dalla norma.
- La motivazione del divieto di detenzione di armi è carente quando non dà conto del concreto contemperamento tra le esigenze pubblicistiche di ordine e sicurezza e l'interesse professionale ed economico del destinatario.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accordare una tutela di remand ordinando all'Amministrazione di riesaminare, entro un termine prefissato e con provvedimento espresso, i presupposti dell'atto restrittivo, senza necessariamente sospenderne gli effetti esecutivi.
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