Sentenza n. 5504/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento Cat. A.12/2025/Imm/1^Sez/dinieghi/103 del 15 maggio 2025, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno n. I18970068 e il contestale diniego dell'istanza di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Napoli e notificato in data 8.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Napoli del 15 maggio 2025 di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari e di contestuale diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per assenza dall'Italia superiore a dodici mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 12 febbraio 2025 domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo. La Questura di Napoli ha revocato il precedente permesso per motivi familiari e respinto la nuova istanza sulla base dei rilievi della Polaria di Orio al Serio, dai quali risultava che la richiedente era rimasta fuori dall'Italia dal 4 ottobre 2023 fino al rientro del 1° gennaio 2025. La ricorrente ha dedotto carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'assenza e il mancato tempestivo rientro erano giustificati da una grave patologia contratta in Pakistan e dalle complicanze emorragiche, documentate mediante certificazioni sanitarie tradotte e legalizzate. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avesse valutato tali giustificazioni, non avesse rispettato le garanzie procedimentali e non avesse considerato la possibilità di rilasciare un permesso ad altro titolo. Ha documentato anche il proprio inserimento sociale e familiare in Italia dopo il rientro, con residenza a Frattamaggiore insieme ai genitori e ai fratelli.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Le certificazioni mediche, tradotte e legalizzate, e le allegazioni della ricorrente hanno fornito un adeguato principio di prova che l'assenza superiore a dodici mesi fosse dovuta a gravi condizioni di salute e che il protrarsi della permanenza all'estero fosse plausibilmente giustificato. Il giudice ha ritenuto tali circostanze idonee a incidere sul processo decisionale dell'Amministrazione e meritevoli di valutazione, rilevando anche l'inserimento sociale e familiare della ricorrente in Italia. La Questura, dopo l'ordinanza cautelare, non ha formulato contestazioni alle allegazioni e alla documentazione prodotte; tale mancata contestazione è stata considerata anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Le censure relative alla mancata valutazione delle giustificazioni e alla carenza istruttoria sono state quindi accolte; il dispositivo annulla l'intero provvedimento, senza statuizioni separate sulle ulteriori doglianze. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
La resistente Autorità non ha peraltro opposto veruna contestazione successivamente alla adozione della ordinanza cautelare, ciò che assume vieppiù significanza, anche a’ sensi dell’art. 64 c.p.a., ai fini del favorevole scrutinio della domanda caducatoria quivi azionata.
La mancata contestazione dell'Amministrazione alle allegazioni della ricorrente e alla documentazione prodotta dopo l'ordinanza cautelare rileva, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., nella valutazione favorevole della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Quando la revoca di un permesso di soggiorno e il diniego di un titolo di lungo periodo si fondano su un'assenza dall'Italia superiore al limite temporale previsto, l'Amministrazione deve valutare le concrete giustificazioni addotte per l'assenza e il mancato rientro, se assistite da documentazione idonea; gravi condizioni di salute documentate possono rendere plausibile e meritevole di positiva valutazione il protrarsi della permanenza all'estero.
- La prova documentale di una grave patologia e delle conseguenti cure e complicanze all'estero può contrastare adeguatamente il presupposto dell'assenza prolungata posto a fondamento della revoca e del diniego, quando renda plausibile una giusta causa dell'assenza.
- Nel giudizio amministrativo, la mancata contestazione dell'Amministrazione alle allegazioni di fatto e ai documenti prodotti dalla parte ricorrente dopo la fase cautelare può assumere rilievo, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., nello scrutinio della domanda.
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