Sentenza del 17/01/2020 n. 903 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello avverso l'avviso di accertamento relativo al riconoscimento, nei confronti della R. Immobiliare s.r.l. (oggi incorporata nella ricorrente), di un reddito minimo presunto per l'anno 2007 ai sensi dei parametri di cui alla L. n. 724/1994, art. 30. La ricorrente denunciava: insufficiente e non 'rafforzata' motivazione dell'avviso (DPR 600/1973, art. 37-bis), errata qualificazione della situazione come societa di comodo non operativa nonostante l'esistenza di situazioni oggettive straordinarie che avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi (art. 30 comma 4-bis L. 724/1994), e omesso esame di fatti decisivi relativi alle circostanze fattuali (mercato immobiliare non recettivo, immobili occupati, vendite a prezzo inferiore, costituzione della società per gestire immobili acquisiti in asta per conto della banca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: non è stato denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo nei termini richiesti dalla nuova disposizione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; l'avviso di accertamento era comunque sufficientemente motivato perché indicava gli elementi essenziali (reddito effettivamente conseguito, ammontare del reddito minimo presunto, ragione della pretesa) e faceva riferimento al provvedimento amministrativo di diniego noto al contribuente; le circostanze addotte a giustificazione non erano provate e, in ogni caso, risultavano riconducibili a scelte di gestione imprenditoriale e non a situazioni oggettive straordinarie ai sensi dell'art. 30 comma 4-bis. Il ricorso è stato dunque respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Richiede una motivazione più puntuale dell'accertamento in presenza di situazioni antielusive e contempla la possibilità di disapplicazione per interpello. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, l'avviso richiamava il provvedimento di diniego noto al contribuente e conteneva gli elementi essenziali richiesti, perciò non era necessario un'ulteriore 'confutazione' dettagliata delle giustificazioni fornite.
L. n. 724 del 1994, art. 30 (commi 1, 3 e 4-bis)
Stabilisce i parametri per la presunzione di non operatività delle società e prevede l'esclusione del regime quando sussistono situazioni oggettive straordinarie che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi minimi. La Corte ha ritenuto che le circostanze allegate fossero non provate o riconducibili a scelte gestionali, quindi non rientravano nelle fattispecie esentanti del comma 4-bis.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35
Modifiche normative applicate ratione temporis alla disciplina dell'art. 30 L. 724/1994; la CTR ha valutato la ricaduta delle modifiche sul caso concreto in base alla normativa vigente per il periodo considerato.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Richiama principi del procedimento amministrativo e trasparenza; citata dalla ricorrente in rapporto alla motivazione degli atti amministrativi, ma la Corte non ha ravvisato vizio nella motivazione dell'atto impositivo.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Riguarda i diritti del contribuente; invocata dalla ricorrente in tema di tutela difensiva e motivazione dell'atto, senza esito favorevole.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio denunciato deve riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la Corte ha precisato i requisiti stringenti per proporre tale censura in sede di legittimità e ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato il fatto storico omesso nei termini richiesti.
Codice di procedura civile, artt. 366 e 369
Richiamati per i limiti dell'esame di legittimità sul materiale probatorio e per i criteri di ammissione dei motivi di cassazione; la Corte ha sottolineato che non spetta a essa rivalutare il merito dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 132
Rilevanti in tema di motivazione e decisione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato le proprie conclusioni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere la disapplicazione delle norme sulle società non operative ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994 (comma 4-bis) il contribuente deve provare, con elementi concreti e specifici, l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi minimi; deduzioni generiche sul difficile mercato non bastano.
- L'avviso di accertamento è valido se contiene gli elementi essenziali (reddito effettivo, importo del minimo presunto, ragione della pretesa); non è richiesta nella motivazione dell'atto la confutazione puntuale di tutte le giustificazioni fornite dal contribuente, purché il provvedimento amministrativo richiamato sia conosciuto e comprensibile.
- In Cassazione i rilievi sull'omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5) richiedono l'indicazione puntuale del fatto storico omesso, della fonte processuale da cui emerge, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; la mancata specificazione rende il motivo inammissibile.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito, se adeguatamente motivate, sono resistenti in sede di legittimità: la Corte di Cassazione non rivaluta il merito nel merito probatorio, salvo violazioni di diritto o omissioni formali di esame di fatti decisivi.
- Una precedente decisione amministrativa favorevole (interpello) riferita a un anno precedente non necessariamente produce effetto automatico per anni successivi; l'idoneità delle circostanze deve essere riferita a un periodo ragionevole e provata per il periodo contestato.
- La mera sussistenza di peculiarità organizzative o il fatto che la società sia interamente controllata da una banca non esclude automaticamente l'applicazione delle regole sulle società non operative, salvo che ricorrano le specifiche esenzioni previste dalla norma (es. numero di soci), che devono essere verificate concretamente.
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