Sentenza n. 3196/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-bis, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro gli atti che avevano dichiarato temporanea l'inidoneità al servizio militare e disposto il congedo assoluto per superamento del periodo massimo di aspettativa
Esito
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado deducendo, da un lato, che la patologia da cui era affetta fosse cronica e determinasse un'inidoneità permanente, con conseguente cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e possibilità di transito nei ruoli civili, anziché congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa. Dall'altro lato, sosteneva che il TAR avrebbe dovuto discostarsi dalla relazione di verificazione, sulla base della documentazione medica prodotta, e censurava la carenza di terzietà e imparzialità del verificatore, individuato nella Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, organo appartenente al Ministero della difesa e già autore del verbale impugnato nel giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il secondo motivo di appello limitatamente alla censura relativa alla verificazione. Ha ritenuto inutilizzabile la relazione del 20 dicembre 2022 perché la verificazione era stata affidata alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, struttura incardinata nel Ministero della difesa, parte resistente, e per di più già intervenuta nell'adozione di uno degli atti impugnati. La diversa composizione della Commissione non è stata ritenuta sufficiente a garantire l'estraneità richiesta dall'art. 19, comma 2, c.p.a., che deve riferirsi all'organismo pubblico nel suo complesso e non alle singole persone fisiche. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata nella parte relativa ai secondi motivi aggiunti, con dichiarazione di inutilizzabilità della relazione. Poiché la questione sulla natura temporanea o permanente dell'inidoneità richiede competenze tecnico-scientifiche, il Consiglio di Stato ha disposto una nuova verificazione, affidandola al Dipartimento di Biomedicina e prevenzione dell'Università di Roma Tor Vergata, con quesito riferito alla situazione esistente alla data del 24 giugno 2022, momento di adozione del decreto di cessazione dal servizio. Non è stata ancora definita nel merito la legittimità degli atti di accertamento sanitario e di cessazione dal servizio. La decisione è pertanto non definitiva; la trattazione del merito proseguirà dopo il deposito della nuova relazione. L'anticipo di euro 1.000 per il verificatore è stato posto provvisoriamente a carico dell'appellante, mentre le spese definitive della verificazione saranno liquidate con la decisione di merito.
Norme richiamate
art. 19, comma 2, c.p.a.
organismo pubblico “estraneo alle parti del giudizio”
La verificazione deve essere affidata a un organismo pubblico estraneo alle parti del giudizio; non è sufficiente che l'attività sia svolta da una diversa articolazione o da una diversa composizione di un organismo appartenente alla stessa amministrazione che è parte resistente.
art. 66 c.p.a.
La responsabilità delle operazioni di verificazione ricade sul capo dell'organismo incaricato, salvo autorizzazione del giudice alla delega; ciò conferma che il requisito di estraneità riguarda l'organismo e non soltanto le persone che compiono materialmente le operazioni.
art. 67 c.p.a.
La disciplina della consulenza tecnica d'ufficio, riferita a un consulente nominato personalmente e tenuto al giuramento, è distinta da quella della verificazione affidata a un organismo pubblico.
artt. 188 e seguenti d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Le Commissioni mediche interforze rientrano tra gli organi della sanità militare e sono strutture appartenenti al Ministero della difesa.
art. 582 del regolamento militare
i disturbi dell’adattamento
La norma è richiamata dall'appellante quale disposizione che contemplerebbe i disturbi dell'adattamento tra le cause di inidoneità; la decisione non definisce nel merito la portata applicativa di tale previsione.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 19, comma 2, c.p.a., la verificazione deve essere affidata a un organismo pubblico estraneo alle parti del giudizio; l'estraneità va valutata con riferimento all'intera struttura incaricata e non alle singole persone fisiche che svolgono le operazioni.
- Non soddisfa il requisito di imparzialità della verificazione l'affidamento dell'incombente a una struttura appartenente alla stessa amministrazione che è parte resistente, anche se l'attività è svolta da una diversa articolazione o da una diversa composizione dell'organo che aveva adottato gli atti impugnati.
- Quando la decisione dipende da valutazioni tecnico-scientifiche sulla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento, il giudice deve disporre una verificazione affidata a un organismo effettivamente terzo e formulare il quesito con riferimento alla situazione fattuale e normativa esistente in quella data.
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