Sentenza del 20/09/2016 n. 7104 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - CARTELLE DI PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI - Prescrizione quinquennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che i tributi locali costituiscono obbligazioni periodiche e sono quindi soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. Il testo non indica gli importi, le annualità, gli atti eventualmente interruttivi né l'esito concreto del giudizio; pertanto non è possibile stabilire se la cartella sia stata annullata o confermata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione applicabile alle cartelle di pagamento relative a tributi locali. Il principio richiamato qualifica tali tributi come prestazioni periodiche, caratterizzate da una causa debendi continuativa: il contribuente è tenuto al pagamento in ragione del protrarsi nel tempo della prestazione dell'ente impositore o del beneficio ricevuto, senza che sia necessario rinnovare ogni volta l'accertamento dei presupposti impositivi.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, Codice civile
"si prescrivono in cinque anni [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"
La norma viene interpretata nel senso che i tributi locali, essendo obbligazioni periodiche fondate su una causa debendi continuativa, si prescrivono in cinque anni.
Massime di principio
- In linea generale, per i tributi locali il termine ordinario di prescrizione è quinquennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al singolo tributo o al titolo esecutivo.
- Il termine decorre, di regola, dalla scadenza del tributo o dal momento in cui il credito può essere fatto valere.
- Gli atti validamente notificati e idonei a manifestare la volontà di riscuotere il credito possono interrompere la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine.
- Per verificare concretamente la prescrizione occorre ricostruire la sequenza delle scadenze e delle notifiche, controllando la validità degli atti interruttivi.
- Il principio riportato non consente da solo di determinare l'esito della causa, perché mancano i dati sul ricorrente, sul resistente e sugli atti notificati.
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