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Sentenza

Sentenza n. 5397/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n.-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo nella riserva per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo due motivi d'appello: violazione della normativa sul giusto procedimento, travisamento dei presupposti, contraddittorietà e illogicità della motivazione; violazione e falsa applicazione della normativa sull'accertamento dell'idoneità al servizio e sull'espletamento degli accertamenti sanitari. In primo grado aveva contestato l'errato computo dei periodi di aspettativa, la contraddittorietà tra gli atti del procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'illegittimità dell'avvio del procedimento e il contenuto del parere della Commissione medica ospedaliera. La vicenda riguardava il computo di 731 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio nel quinquennio e la successiva cessazione dal servizio permanente con decorrenza dal 24 dicembre 2023. L'appellante sosteneva, in particolare, che l'accertamento sanitario fosse stato eseguito tardivamente e che gli atti amministrativi contenessero errori e contraddizioni quanto alla decorrenza e al computo del periodo massimo di aspettativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'aspettativa per infermità possa essere disposta d'ufficio o a domanda e che, in caso di temporanea non idoneità, possa protrarsi fino al limite massimo di due anni nel quinquennio. Il superamento di tale limite, ove permanga l'inidoneità, comporta ex lege la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo; il relativo provvedimento ha natura vincolata e meramente dichiarativa, con effetti decorrenti dalla scadenza del periodo massimo. Il criterio della “necessaria tempestività” degli accertamenti sanitari non impone immediatezza o contestualità, ma esclude soltanto ritardi abnormi o ingiustificati. Nel caso concreto, la pronuncia della C.M.O. intervenuta circa due mesi dopo la dichiarazione di temporanea inidoneità è stata ritenuta tempestiva e comunque inidonea a modificare l'esito, poiché il militare non aveva mai recuperato l'idoneità e aveva già superato il limite massimo di aspettativa. Nel computo sono stati correttamente inclusi il riposo medico e ogni astensione dal servizio dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio. La diagnosi della C.M.O., coerente con l'episodio di alterazione psicomotoria verificatosi in servizio, ha inoltre confermato la permanenza della causa di inidoneità e la sola idoneità al collocamento nella riserva. Il militare è stato condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 884 d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale base normativa dell'aspettativa per infermità del personale militare.

  • art. 905 d.lgs. 66/2010

    con la necessaria tempestività

    Impone all'amministrazione di procedere agli accertamenti sanitari senza ritardi ingiustificati, secondo una valutazione elastica riferita alle circostanze concrete; non richiede immediatezza o contestualità dell'accertamento.

  • art. 912 d.lgs. 66/2010

    Richiamato nel quadro normativo dell'aspettativa per infermità e della relativa disciplina.

  • art. 929 d.lgs. 66/2010

    Prevede la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo quando, allo scadere del periodo massimo di aspettativa, permanga l'inidoneità al servizio incondizionato.

  • art. 104 c.p.a.

    Delimita il thema decidendum dell'appello ai motivi e alle domande trattati in primo grado; il Collegio ha esaminato direttamente i motivi originari, essendo stato devoluto l'intero thema decidendum.

  • art. 49, comma 2, d.P.R. 395/1995

    Esclude dal computo dell'aspettativa i periodi di ricovero per infermità dipendenti da causa di servizio.

  • art. 49, comma 3, d.P.R. 395/1995

    Esclude dal computo dell'aspettativa i periodi di assenza fino alla completa guarigione per lesioni traumatiche riportate in servizio.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. 52/2009

    Esclude dal cumulo ordinario i periodi di aspettativa relativi a situazioni di inidoneità parziale, in attesa della definizione del procedimento sulla causa di servizio.

  • art. 39, comma 3, d.P.R. 51/2009

    Richiamato in relazione all'aspettativa per inidoneità parziale e alla clausola di non ripetibilità delle somme corrisposte durante l'aspettativa.

  • art. 39, comma 4, d.P.R. 51/2009

    Richiamato per l'aspettativa connessa all'inidoneità assoluta e interpretato sistematicamente dalla giurisprudenza menzionata nella sentenza.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce il fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio costituisce un effetto legale vincolato e il relativo provvedimento ha natura meramente dichiarativa, con decorrenza dalla scadenza del limite massimo e non dalla data di adozione dell'atto.
  • Il limite massimo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è pari a due anni nel quinquennio; una volta superato, ove permanga l'inidoneità al servizio incondizionato, consegue ex lege la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo, senza che l'amministrazione disponga di margini di discrezionalità.
  • Il requisito della “necessaria tempestività” degli accertamenti sanitari non impone che la visita sia immediata o contestuale al collocamento in aspettativa, ma richiede che essa sia svolta senza ritardi abnormi o ingiustificati, in tempi adeguati alla complessità dell'accertamento e alle circostanze del caso concreto.
  • Ai fini del computo del periodo massimo di aspettativa devono essere inclusi tutti i periodi di assenza riconducibili a un'infermità non dipendente da causa di servizio, indipendentemente dalla denominazione utilizzata, compresi i periodi di riposo medico, salvo che l'interessato dimostri di essere stato comunque tenuto a permanere in servizio.
  • Quando il periodo massimo di aspettativa sia già stato superato e il militare non abbia recuperato l'idoneità, l'eventuale ritardo nell'accertamento sanitario non incide sulla legittimità della cessazione se non risulta che una diversa tempistica avrebbe potuto condurre a un diverso esito sanitario o amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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