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Sentenza

Sentenza n. 380/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 128 del 4.7.2024 avente ad oggetto “approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente”, con cui è stata approvata la struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di 8 (otto) settori nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore n. 3 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive”; - della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 19 del 24.1.2025 avente ad oggetto “Articolazione struttura organizzativa dell’ente. Approvazione modifica e determinazioni attuative”, con cui è stata approvata, a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 4.7.2024, la nuova struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di 7 (sette) settori nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, l’assegnazione con l’approvato allegato B) delle relative risorse finanziarie al settore n. 2 e con l’approvato allegato C) delle relative risorse umane sempre al settore n. 2; - della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 20 del 28.1.2025 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24.1.2025. Errata corrige”, con cui, nel procedere a parziale rettifica di quanto disposto con deliberazione di giunta n. 19 del 24.1.2025 modificando l’assegnazione delle risorse umane alla nuova struttura come previsto dall’ allegato A) approvato unitamente alla stessa deliberazione, ha confermato integralmente quanto previsto nella citata deliberazione n. 19/2025, ivi compresa l’inclusione della “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”; - del decreto sindacale n. 3 del 3.2.2025, nella parte in cui il sindaco del comune di Formia Gianluca Taddeo, nell’attribuire l’incarico dirigenziale del settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, ha conferito alla dott.ssa Giuseppina Sciarra anche l’incarico di dirigente della “Polizia Locale”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 17 marzo2025: - della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 128 del 4.7.2024 avente ad oggetto “approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente”, con cui è stata approvata la struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di 8 (otto) settori nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore n. 3 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive”; - della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 19 del 24.1.2025 avente ad oggetto “Articolazione struttura organizzativa dell’ente. Approvazione modifica e determinazioni attuative”, con cui è stata approvata, a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 4.7.2024, la nuova struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di 7 (sette) settori nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, l’assegnazione con l’approvato allegato B) delle relative risorse finanziarie al settore n. 2 e con l’approvato allegato C) delle relative risorse umane sempre al settore n. 2, - della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 20 del 28.1.2025 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24.1.2025. Errata corrige”, con cui, nel procedere a parziale rettifica di quanto disposto con deliberazione di giunta n. 19 del 24.1.2025 modificando l’assegnazione delle risorse umane alla nuova struttura come previsto dall’ allegato A) approvato unitamente alla stessa deliberazione, ha confermato integralmente quanto previsto nella citata deliberazione n. 19/2025, ivi compresa l’inclusione della “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”; - del decreto sindacale n. 3 del 3.2.2025, nella parte in cui il sindaco del comune di Formia Gianluca Taddeo, nell’attribuire l’incarico dirigenziale del settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, ha conferito alla dott.ssa Giuseppina Sciarra anche l’incarico di dirigente della “Polizia Locale”.

Giustizia amministrativa202500180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta comunale di riorganizzazione dell’ente e decreto sindacale di conferimento dell’incarico dirigenziale del settore comprendente la Polizia Locale, nella parte relativa all’accorpamento del Corpo di Polizia Locale ad altri servizi amministrativi e all’attribuzione della relativa direzione a una dirigente amministrativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dirigente comandante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare dal 1998 dell’incarico di dirigente-comandante del Corpo di Polizia Municipale, ha impugnato le deliberazioni di Giunta comunale n. 128/2024, n. 19/2025 e n. 20/2025, nonché il decreto sindacale n. 3/2025, sostenendo che l’accorpamento della Polizia Locale nel settore comprendente Affari Legali, SUAP, commercio, attività produttive, servizi sociali, sport e agricoltura avesse violato il regolamento comunale del Corpo, la legge quadro n. 65/1986 e la legge regionale Lazio n. 1/2005. Ha dedotto, in particolare, la compromissione dell’autonomia organizzativa del Corpo, l’illegittimità dell’affidamento del comando a una dirigente amministrativa non appartenente ai ruoli della Polizia Locale, l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà, il vizio del procedimento e lo sviamento di potere. Con motivi aggiunti ha contestato anche la violazione dell’art. 12, comma 2, lett. c), della legge regionale Lazio n. 1/2005, poiché la destinataria dell’incarico non avrebbe avuto lo status di appartenente ai corpi e ai servizi di Polizia Locale. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il difetto di interesse e legittimazione e, quanto alla delibera del 2024, la tardività del ricorso, sostenendo inoltre l’infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari. Ha affermato la propria giurisdizione perché la controversia investiva direttamente l’esercizio del potere amministrativo di macro-organizzazione, impugnato insieme al successivo conferimento dell’incarico dirigenziale; non si trattava quindi della mera tutela del diritto a svolgere determinate mansioni, devoluta al giudice ordinario. Ha escluso la tardività, il difetto di interesse e la carenza di legittimazione, rilevando che la lesività degli atti di macro-organizzazione si manifesta con il successivo atto attuativo di conferimento dell’incarico, rispetto al quale il ricorso era tempestivo. Nel merito, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Poiché il Comune aveva istituito la Polizia Locale come Corpo autonomo mediante regolamento ancora vigente, la Giunta non poteva trasformarlo in una struttura intermedia inserita in un più ampio settore amministrativo né sottoporlo alla direzione di un dirigente amministrativo. L’autonomia del Corpo deriva dalla legge n. 65/1986, dalla legge regionale Lazio n. 1/2005 e dal regolamento comunale, anche in ragione delle peculiari funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza. Inoltre, l’art. 12, comma 2, lett. c), della legge regionale impone che il comando del Corpo o la responsabilità dei servizi siano conferiti esclusivamente a personale appartenente ai corpi e ai servizi di Polizia Locale. Le deliberazioni organizzative sono state quindi annullate nella parte relativa all’accorpamento della Polizia Locale; per invalidità derivata è stato annullato anche il decreto sindacale n. 3/2025 nella parte corrispondente. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 3.000 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata.

Norme richiamate

  • artt. 1, 5, 7, 8 e seguenti l. 65/1986

    Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali mediante i corpi ed i servizi di polizia locale;

    La legge quadro fonda l’autonomia organizzativa del Corpo di Polizia Locale e ne valorizza le funzioni peculiari, anche di polizia giudiziaria, stradale e pubblica sicurezza.

  • artt. 12, 14 e 15 l. reg. Lazio n. 1/2005

    Il conferimento, anche se temporaneo o ad interim, del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi a personale che sia in possesso o che assuma esclusivamente lo status di appartenente ai corpi e ai servizi della polizia locale.

    Il comando del Corpo o la responsabilità dei servizi di Polizia Locale possono essere attribuiti esclusivamente a personale appartenente ai relativi corpi o servizi; la Polizia Locale deve essere organizzata in modo da garantirne autonomia, efficienza, efficacia e continuità operativa.

  • artt. 8 e seguenti, artt. 12 e seguenti e allegati A e B del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Formia, approvato con deliberazione consiliare n. 30/1997

    Il dirigente del Corpo deve essere un “Comandante 1^ qualifica dirigenziale”.

    Il regolamento comunale, ancora vigente, configura il Corpo come struttura autonoma e riserva il relativo comando a una figura appartenente all’organizzazione della Polizia Locale.

  • art. 1, comma 221, l. 208/2015

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all’organizzazione e al conferimento degli incarichi, ma la decisione fonda l’accoglimento principalmente sulla legge quadro, sulla legge regionale e sul regolamento comunale.

Massime di principio

  • Quando un ente locale abbia istituito la Polizia Locale come Corpo autonomo mediante un regolamento ancora vigente, la Giunta non può legittimamente trasformarlo in una struttura intermedia inserita in un settore amministrativo più ampio insieme ad altri servizi estranei alle funzioni di polizia locale.
  • L’autonomia del Corpo di Polizia Locale impedisce che esso sia posto alle dipendenze del dirigente amministrativo responsabile di un settore comprendente anche servizi diversi dalla Polizia Locale; gli atti di macro-organizzazione che realizzano tale accorpamento violano la legge quadro, la disciplina regionale applicabile e il regolamento comunale.
  • Il comando del Corpo di Polizia Locale o la responsabilità dei relativi servizi può essere conferito esclusivamente a personale in possesso dello status di appartenente ai corpi e ai servizi di Polizia Locale, anche quando l’incarico sia temporaneo o ad interim.
  • Le controversie nelle quali il dipendente pubblico impugna direttamente atti di macro-organizzazione, contestandone la conformità a legge, insieme al successivo conferimento dell’incarico dirigenziale attuativo, rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
  • La lesività di un atto di macro-organizzazione illegittimo si manifesta, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione e della sussistenza dell’interesse a ricorrere, con l’adozione del successivo provvedimento attuativo che incide concretamente sulla posizione del dipendente.
  • L’illegittimità degli atti di macro-organizzazione presupposti determina, per invalidità derivata, l’illegittimità del provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale adottato in loro attuazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRiordino e organizzazione della PAGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potereIncompetenza

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