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Sentenza

Sentenza n. 367/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento: - del verbale della prova scritta dell’aula -OMISSIS- redatto il 1° dicembre 2025 dal Comitato di Vigilanza, nominato con D.D.G. -OMISSIS- del 1° dicembre 2025 dell’USR per la Puglia di Bari, nella parte in cui dichiara che la prova concorsuale, svoltasi nella giornata del -OMISSIS- presso I.C. Taviano - Francesco Dimo, Piazza Lombardo Radice 4 Taviano (Le) -OMISSIS- - Laboratorio Moro Mobile, “si è svolta con perfetto ordine e con l’osservanza delle disposizioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi pubblici”; - dell’elenco dei candidati con indicazione del punteggio ottenuto nella prova scritta del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 - D.D.G. 09 Ottobre 2025, -OMISSIS-, svoltasi nella giornata del -OMISSIS- presso I.C. Taviano - Francesco Dimo, Piazza Lombardo Radice 4 Taviano (Le) -OMISSIS- - Laboratorio Moro Mobile, nella parte in cui la ricorrente ha conseguito un punteggio non sufficiente al superamento della prova scritta, elenco i cui estremi non sono noti alla ricorrente; - per quanto occorra, dell’avviso protocollo -OMISSIS- pubblicato in data 13 gennaio 2026 dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Puglia, contenente comunicazione del punteggio minimo di ammissione alla successiva prova orale, pari o superiore a 70/100 per la classe di concorso Scienze Economico-Aziendali (A045), nella parte eventualmente lesiva degli interessi della ricorrente; - per quanto occorra, del Bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con Decreto Direttoriale -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 emesso dalla Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (Ministero dell’Istruzione e del Merito), nella parte eventualmente lesiva degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, di data ignota e lesivo dell’interesse della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della prova scritta, elenco dei punteggi e mancata ammissione alla prova orale del concorso per il reclutamento di personale docente; inoltre, asserito silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, avendo ottenuto 68 punti nella prova scritta computer-based, a fronte della soglia minima di 70 prevista dal bando, ha contestato la regolarità dello svolgimento della prova e la conseguente mancata ammissione alla fase orale. Ha dedotto la violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, del bando, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di imparzialità, parità di trattamento e par condicio. In particolare, ha sostenuto che un diverbio tra il presidente del Comitato di vigilanza e una candidata, culminato in un'aggressione e nella sottrazione di un portatile e di un cellulare, avrebbe turbato la concentrazione dei candidati, sottratto tempo utile e inciso negativamente sul risultato della prova. Ha inoltre impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 2 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo la controversia con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. La domanda di accesso è stata ritenuta superata, poiché il Ministero ha depositato in giudizio il verbale della prova scritta e quello del Comitato di vigilanza, rendendo disponibili gli atti richiesti. Nel merito, il Collegio ha ritenuto non provate le contestazioni sulla regolarità della prova. Il verbale d'aula attestava che la prova si era svolta con perfetto ordine e nel rispetto della normativa; tale verbale era stato sottoscritto anche da due candidate, senza rilievi. Sebbene il verbale desse conto dell'episodio relativo a una candidata, non risultava che esso avesse concretamente alterato lo svolgimento della prova né che la ricorrente avesse segnalato al Comitato difficoltà o impedimenti. Il giudice ha inoltre rilevato l'incertezza del nesso causale tra il diverbio e gli errori commessi dalla ricorrente. Rumori, confusione o altri episodi di disturbo non determinano automaticamente l'invalidità della procedura concorsuale, occorrendo la prova che abbiano oggettivamente impedito il regolare svolgimento della prova o compromesso la prestazione dei candidati. I verbali redatti dai commissari, in quanto atti pubblici assistiti da fede privilegiata, impediscono l'annullamento quando non evidenzino impedimenti oggettivamente intollerabili. Il clamore mediatico della vicenda è stato ritenuto irrilevante in assenza di una dimostrata lesione concreta dei principi di buon andamento e imparzialità. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 2 e 5, del bando di concorso

    La soglia minima prevista dal bando per il superamento della prova scritta è stata applicata alla ricorrente, che ha conseguito 68 punti a fronte del minimo di 70.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità e parità di trattamento; il giudice non ha ravvisato una loro concreta violazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione; il giudice ha escluso una lesione concreta di tali principi.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 116 c.p.a.

    La richiesta di accesso agli atti è stata ritenuta superata per effetto del deposito in giudizio della documentazione da parte del Ministero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e della controinteressata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.

Massime di principio

  • Gli episodi di rumore, confusione, diverbio o altro disturbo verificatisi durante una prova concorsuale non comportano di per sé l'invalidità della procedura: il candidato deve dimostrare che l'episodio abbia oggettivamente impedito il regolare svolgimento della prova o compromesso in concreto la prestazione dei partecipanti.
  • La contestazione dell'irregolarità di una prova concorsuale richiede la dimostrazione di un nesso causale concreto tra il fatto denunciato e il risultato negativo conseguito; la mera allegazione che il disturbo abbia inciso sulla concentrazione o determinato errori non è sufficiente.
  • Il verbale d'aula redatto dal comitato di vigilanza e, più in generale, i verbali dei commissari costituiscono atti pubblici assistiti da fede privilegiata; in assenza di risultanze attestanti impedimenti oggettivamente intollerabili, il giudice non può fondare l'annullamento della prova su mere deduzioni del candidato.
  • La disponibilità in giudizio degli atti richiesti con istanza di accesso può rendere superata la contestazione relativa al silenzio-diniego e alla richiesta di accesso, quando la documentazione sia effettivamente depositata dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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