Sentenza n. 505/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L'ESECUZIONE della sentenza 66/2023 emessa e pubblicata il 28.02.2023 dal Tribunale di Udine, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Marina Vitulli notificata all'Amministrazione in data 06.03.2023 non impugnata passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, constatando che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato versato.
Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, n. 66/2023, pubblicata il 28 febbraio 2023 e notificata all'Amministrazione il 6 marzo 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n. 66/2023, passata in giudicato e non impugnata. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato esecuzione al giudicato, ma soltanto dopo la proposizione della domanda. Il testo non indica ulteriori specifici motivi o contestazioni.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che non resti al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alla rifusione - in favore della ricorrente - delle spese processuali in misura di €.1000,00 oltre accessori dovuti ex lege ed al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa;
La norma è applicata per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'ottemperanza intervenuta durante il giudizio; la pronuncia regola contestualmente le spese a carico dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda, viene meno la materia del contendere e il giudice dichiara la cessazione della controversia.
- L'ottemperanza intervenuta soltanto dopo l'avvio del giudizio non esclude la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato.
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