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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23531/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre censure: 1) violazione di legge (art. 4 legge 110/1975) per aver ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nonostante l'imputato non fosse stato esplicitamente interrogato dagli operanti sul "giustificato motivo" del porto del coltello; si sosteneva altresì che la mancata giustificazione potesse derivare da ignoranza inevitabile della legge; 2) mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendone ricorrenti i presupposti; 3) in via subordinata, dichiarazione di prescrizione del reato commesso il 15/12/2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo limitatamente al secondo motivo. Ha respinto il primo motivo come inammissibile e manifestamente infondato, confermando che il "giustificato motivo" ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975 deve essere espresso immediatamente e che non incombe sugli operatori l'obbligo di richiederlo; ha altresì escluso che l'errore di diritto per ignoranza della norma fosse configurabile nel caso. Ha respinto il terzo motivo sulla prescrizione, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 159 c.p. (riforma Orlando) e calcolando le sospensioni dei termini. Ha annullato però la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata motivata la decisione sulla richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., rinviando alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio limitatamente a tale questione; nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110

    Il "giustificato motivo" per il porto di arma va manifestato immediatamente al momento del controllo; non può essere dedotto a posteriori e non incombe sugli operatori l'obbligo di richiederlo. La mancata giustificazione immediata può giustificare la sussunzione dell'elemento soggettivo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riguarda l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; se la difesa chiede l'applicazione l'organo giudicante deve esprimersi e motivare la decisione. L'assenza di motivazione sulla richiesta impone l'annullamento con rinvio.

  • art. 159 cod. pen.

    Regola la sospensione del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado; la Corte ha applicato la disciplina vigente al tempo (riforma Orlando) che prevedeva sospensioni limitate (max 1 anno e 6 mesi) utili a escludere la maturazione della prescrizione nel caso di specie.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il primo grado aveva contestato reati relativi agli stupefacenti, ma la Corte d'appello ha assolto l'imputato da tali contestazioni; la Cassazione non ha riformato tale accertamento di merito.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale parametro di censura per la prima motivazione (violazione di legge); la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata.

  • art. 623 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Fornisce la base legale per l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla questione rimasta irrisolta (art. 131-bis).

  • Sentenza Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 364

    Citata in tema di errore di diritto scusabile: l'errore di diritto è ammissibile solo se derivante da obiettiva e insuperabile oscurità della norma, circostanza non riscontrata nel caso.

  • L. n. 3/2019 (riforma Bonafede)

    Riferita come normativa successiva meno favorevole sulla sospensione della prescrizione; la Corte ha applicato la disciplina più favorevole vigente al tempo dei fatti (riforma Orlando).

Massime di principio

  • Il "giustificato motivo" per il porto di un'arma o coltello deve essere addotto immediatamente al momento del controllo: dichiarazioni rese solo a posteriori dalla difesa non sono rilevanti ai fini dell'elemento soggettivo.
  • Non è obbligo degli operatori di polizia chiedere la giustificazione del porto: grava sul detentore la prova/manifestazione immediata di un motivo giustificato.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. impone al giudice di pronunciarsi espressamente e con motivazione; l'omessa valutazione o la mancata motivazione su tale richiesta comporta annullamento con rinvio.
  • L'errore di diritto per ignoranza della norma è scusabile solo in presenza di un'obiettiva e insuperabile oscurità normativa; affermare l'ignoranza non è di per sé esimente.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alla disciplina applicabile al momento del fatto: le sospensioni previste dall'art. 159 c.p. (riforma Orlando) possono impedire la maturazione della prescrizione e sono più favorevoli al reo rispetto a successive modifiche.
  • In Cassazione un ricorso può essere accolto parzialmente: la pronuncia può annullare solo la parte della decisione in cui sia stata omessa o insufficiente la valutazione di questioni rilevanti sollevate dalla difesa.

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