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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26282/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 e comma 2-bis, d.lgs. 30/4/1992 n.285) e aveva escluso la confisca dell'auto (restituita). Il ricorso articolava cinque motivi: 1) prescrizione intervenuta il 22/12/2023; 2) vizio formale dell'avviso della facoltà di difesa (sosteneva che dovesse essere per iscritto); 3) mancata informativa sulle conseguenze penali della scelta tra alcoltest e rifiuto e richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'art. 186; 4) vizi probatori e motivazionali relativi al funzionamento dell'etilometro e all'aggravante per aver causato incidente; 5) mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che: l'avviso della facoltà di farsi assistere può essere fornito oralmente e non è richiesto per legge che sia scritto; non sussiste obbligo di informare l'indagato in dettaglio sulle conseguenze penali delle scelte relative all'alcoltest; l'onere di provare malfunzionamenti dell'etilometro grava sulla difesa mediante allegazione di elementi specifici, e il mero andamento decrescente delle rilevazioni non è indice di malfunzionamento; la Corte territoriale aveva motivato congruamente il nesso tra stato di ebbrezza e incidente; la sospensione condizionale della pena era preclusa per effetto di una precedente condanna già sospesa. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30/4/1992 n.285 (Codice della strada)

    Disciplina la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto all'accertamento; il rifiuto è reato quando ricorrono le condizioni dei commi 3-5 e l'aggravante per aver causato incidente si applica al conducente in stato di ebbrezza, non al rifiuto, per ragioni ontologiche e probatorie.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Riconosce il diritto all'assistenza difensiva; la Corte ha ritenuto che la norma non impone forma scritta per l'avviso.

  • art. 357 cod. proc. pen.

    Prevede la disciplina della documentazione delle attività di PG; la norma presuppone l'oralità dell'atto e quindi non confligge con la possibilità dell'avviso orale.

  • art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n.271

    Richiede che il ricorso in Cassazione venga articolato nei limiti necessari alla decisione; da ciò la Corte ha riportato i motivi nei limiti previsti.

  • art. 379 regolamento di esecuzione del Codice della strada

    Prescrive omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro; tuttavia tali dati sono attività prodromiche non decisivamente probatorie salvo che la difesa alleghe elementi che ne mettano in dubbio l'esecuzione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola le cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto che, data l'inammissibilità del ricorso, non fosse possibile dichiarare d'ufficio la non punibilità per prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata.

  • art. 168, comma 3, cod. pen.

    Stabilisce limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena; la precedente sospensione della pena all'imputato precludeva la concessione del beneficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha disposto Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • L'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore può essere fornito oralmente, salvo che una norma preveda espressamente la forma scritta; circolari ministeriali non hanno valore vincolante se contrastano con il dato normativo.
  • Non esiste un obbligo legale di spiegare all'indagato, prima dell'alcoltest, le dettagliate conseguenze penali della scelta tra sottoporsi o rifiutare: la legge punisce sia la guida in stato di ebbrezza sia, in presenza di specifiche condizioni, il rifiuto dell'accertamento.
  • Sull'omologazione e sulle verifiche periodiche dell'etilometro grava l'onere di allegazione per la difesa: l'accusa non è tenuta a inserire immediatamente nei suoi atti tali documenti, ma la difesa deve fornire elementi concreti che facciano dubitare del corretto funzionamento dello strumento.
  • L'aggravante per aver provocato un incidente è applicabile se il giudice ritiene provato il nesso causale fra stato di ebbrezza e sinistro; il rifiuto all'accertamento, per la sua natura, non consente di applicare l'aggravante dell'incidente senza prova certa dello stato di ebbrezza.
  • La prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata non può essere dichiarata in Cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: l'inammissibilità impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione utile a rilevare cause di estinzione.
  • La presentazione di un ricorso in Cassazione privo di fondamento può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre il gravame.

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