Sentenza n. 399/2026 - Cagliari, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE: della sentenza del Tribunale di Sassari n. 49/2025, depositata e resa pubblica il 22.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1432/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 49/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio di 500 euro relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione tale importo, oltre agli accessori previsti. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2025, ma non era seguito alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria e comunque esclusa da altre ragioni ostative, considerata la complessità organizzativa dell'attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura non è tuttavia automatica e può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, anche con riferimento alle peculiarità dell'inadempimento dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, anche in sede commissariale, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile quando vi sia incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti; la sentenza del giudice del lavoro ne aveva richiamato le modalità per l'attribuzione del beneficio.
Massime di principio
- Il mancato adempimento di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima il creditore ad agire in ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, assegnandogli un termine decorrente dalla richiesta dell'interessato.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura idonea a garantire l'esecuzione del giudicato e può concorrere, insieme ad altre ragioni concrete, a escludere l'applicazione dell'astreinte.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere negata quando sussistano altre ragioni ostative, valutate in concreto alla luce della complessità organizzativa dell'adempimento, dei vincoli e delle difficoltà dell'amministrazione e della natura dell'obbligo da eseguire.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e la relativa disciplina attuativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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