Cassazione Penale, Sentenza n. 33643/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice denunciante)
La controversia
Il G.I.P. del Tribunale di Venezia aveva applicato misure cautelari a diversi indagati per plurimi furti pluriaggravati e, quanto al capo c), relativo a un furto commesso in Venezia il 25 febbraio 2023 e contestato a due indagati, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale individuando come reato più grave quello di cui al capo e), ritenuto connesso e commesso nella provincia di Treviso. Il G.I.P. del Tribunale di Treviso aveva applicato una misura cautelare a uno degli indagati per i capi d) ed e), ma aveva negato la propria competenza quanto al capo c), rilevando che il provvedimento veneziano non aveva specificato quale ipotesi di connessione prevista dall'art. 12 cod. proc. pen. collegasse il capo c) ai reati di cui ai capi d) ed e). Aveva inoltre osservato che i reati dei capi a), b) e c) erano provvisoriamente contestati a soggetti diversi e che gli indagati del capo c) non potevano essere sottratti al loro giudice naturale sulla base di una connessione fondata sull'unicità del disegno criminoso rispetto a un reato, quello del capo e), non contestato ai medesimi. La Corte di cassazione è stata investita del conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto negativo, poiché entrambi i giudici avevano rifiutato di conoscere del medesimo reato contestato al capo c), determinando una situazione di stasi processuale. Nel merito, ha dichiarato la competenza del G.I.P. del Tribunale di Venezia. L'art. 16 cod. proc. pen. consente di individuare la competenza territoriale del giudice competente per il reato più grave soltanto per procedimenti connessi, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., e richiede quindi l'indicazione concreta del vincolo di connessione. Il G.I.P. di Venezia non aveva illustrato quale ipotesi di connessione collegasse il capo c) al reato ritenuto più grave del capo e), né aveva giustificato lo spostamento della competenza nei confronti degli indagati del capo c), ai quali il reato del capo e) non risultava contestato. Gli atti sono stati pertanto trasmessi al G.I.P. del Tribunale di Venezia per la cognizione del reato di cui al capo c).
Norme richiamate
art. 12 c.p.p.
La connessione tra procedimenti o fatti di reato costituisce il presupposto qualificato necessario per derogare ai criteri ordinari di competenza territoriale; deve essere concretamente individuata e motivata.
art. 16 c.p.p.
La competenza territoriale per procedimenti connessi, quando più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più grave o, a parità di gravità, per il primo reato. La regola opera solo in presenza di una connessione effettivamente configurabile ai sensi dell'art. 12 c.p.p.
art. 27 c.p.p.
È richiamato dal provvedimento del G.I.P. di Venezia quale base per la trasmissione degli atti conseguente alla dichiarazione di incompetenza; la Corte, tuttavia, ha individuato nel G.I.P. veneziano il giudice competente per il capo c).
art. 32 c.p.p.
Prevede l'intervento della Corte di cassazione per risolvere il conflitto negativo di competenza che determini una stasi del procedimento.
Massime di principio
- La competenza territoriale del giudice individuato in base alla maggiore gravità del reato, prevista per i procedimenti connessi, presuppone l'accertamento concreto di una delle ipotesi di connessione previste dall'art. 12 c.p.p.; non è sufficiente l'affermazione generica che i reati siano connessi.
- La deroga alla competenza territoriale fondata sulla connessione deve essere motivata indicando quale specifico vincolo colleghi il reato oggetto della decisione a quello ritenuto più grave.
- Non è possibile spostare la competenza territoriale nei confronti di indagati sulla base della connessione con un reato non contestato ai medesimi, se il vincolo invocato non è concretamente riferibile alla loro posizione processuale.
- In presenza di un conflitto negativo determinato dal rifiuto di entrambi i giudici di conoscere del medesimo reato, la Corte di cassazione deve individuare il giudice competente per superare la stasi processuale.
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