Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 232/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con condanna al pagamento complessivo di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento complessivo di € 2.000,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso il domicilio digitale, con attestazione di conformità, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha lamentato l'inerzia ministeriale e ha chiesto l'attivazione della Carta con accredito dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario costituiva titolo esecutivo, era stata regolarmente notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo oggetto della condanna. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura esecutiva e, alla luce dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e dell'interpretazione dell'Adunanza Plenaria, sono state ritenute sussistenti ulteriori ragioni ostative, individuate nella crisi della finanza pubblica, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al decisum.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato

    L'astreinte è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, tenendo conto della posizione del debitore pubblico e delle concrete modalità di esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce presupposto rilevante per l'azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza quale titolo esecutivo può essere effettuata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione; le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della sentenza da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    La disposizione è richiamata con riferimento al coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato della cancelleria comprovante il mancato esperimento delle impugnazioni è stato utilizzato per dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15

    l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»

    Nei confronti dell'Amministrazione, la penalità di mora può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando sussistano autonome ulteriori ragioni ostative connesse alle difficoltà dell'adempimento pubblico.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento, purché sia comprovato il passaggio in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • La notificazione della sentenza esecutiva all'amministrazione presso il domicilio digitale, accompagnata dall'attestazione di conformità, è idonea a far decorrere il termine dilatorio per l'esecuzione forzata e a comprovare la conoscenza del titolo da parte dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese l'allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche contro una pubblica amministrazione, ma può essere negata quando sussistano ulteriori ragioni ostative, valutate in concreto, quali la presenza di un procedimento esecutivo complesso, il coinvolgimento di più strutture e soggetti e una situazione eccezionale di finanza pubblica e contenzioso seriale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.