Sentenza n. 2198/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il pagamento di € 500,00, oltre interessi, a titolo di bonus "Carta del Docente" per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, passata in giudicato, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 500,00, oltre interessi, a titolo di bonus "Carta del Docente". Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la sentenza fosse stata notificata all’amministrazione l’8 marzo 2024 e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito. In via preliminare, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la tardività della memoria conclusionale depositata dalla ricorrente il 2 aprile 2026 rispetto ai termini dimidiati applicabili nel rito camerale; il giudice ha accolto tale eccezione e ha escluso la memoria dal materiale valutabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani, attestato dalla cancelleria il 10 settembre 2025, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dal giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione su istanza della parte. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’esecuzione delle sentenze definitive del giudice ordinario rimaste ineseguite dall’amministrazione.
artt. 73 e 87 c.p.a.
Nel rito camerale si applicano termini dimidiati per il deposito delle memorie; la memoria depositata tardivamente non è valutata ai fini della decisione.
art. 14 d.l. 669/1996
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola dell’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per determinati giudizi di ottemperanza, può essere applicata per analogia anche all’esecuzione di altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- L’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria dell’amministrazione è proponibile, tra l’altro, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin dall’origine un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando tale soluzione sia applicabile analogicamente in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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