Cassazione Penale, Sentenza n. 27745/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna per due motivi: 1) l'errata esclusione della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, in quanto la difesa aveva tempestivamente depositato il programma richiesto dall'organo giudicante ma la Corte lo avrebbe erroneamente ritenuto non prodotto; 2) la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto: la ricorrente sostiene che il fatto andava qualificato come ricettazione e non come riciclaggio, perché la sua condotta sarebbe stata mossa solo da finalità di profitto e non dall'intento di ostacolare l'identificazione dell'autovettura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo (qualificazione come ricettazione) perché generico e non efficace nel confutare le argomentazioni della Corte di appello, che aveva accertato la consapevole alterazione del numero di telaio finalizzata a ostacolare l'identificazione, configurativa del reato di riciclaggio. Ha invece accolto il primo motivo: la Cassazione ha constatato che la difesa aveva effettivamente depositato il programma per la sanzione sostitutiva in tempo utile; conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello del 23.11.2023 che aveva rigettato la richiesta per mancata allegazione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'alterazione consapevole del numero di telaio per ostacolare l'identificazione dell'autovettura soddisfa sia l'elemento materiale sia l'elemento soggettivo richiesti per il reato di riciclaggio previsto dall'art. 648-bis c.p., escludendo la qualificazione come semplice ricettazione.
Massime di principio
- La tempestiva produzione di documenti richiesti per ottenere una sanzione sostitutiva (es. programma per il lavoro di pubblica utilità) è essenziale: se il deposito è effettivamente avvenuto, il giudice non può motivare il rigetto sulla base della presunta mancata allegazione.
- Le impugnazioni che contestano la qualificazione giuridica del fatto (es. ricettazione vs. riciclaggio) devono confrontarsi in modo specifico e motivato con i rilievi probatori della sentenza impugnata; affermazioni generiche sulle motivazioni dell'imputato risultano inadeguate.
- Per la configurazione del reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis c.p. è decisivo non solo il profitto ma anche l'atto volto a rendere difficoltosa o impossibile l'identificazione della provenienza illecita (p.es. alterazione del numero di telaio); la presenza dell'elemento psicologico va provata attraverso i fatti concreti.
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando rileva un vizio procedurale o di fatto che rende infondata la decisione impugnata con riferimento specifico (qui: mancata considerazione di un documento effettivamente depositato).
- In sede di gravame è importante documentare chiaramente ogni dedotta produzione probatoria (data, modalità di deposito) per evitare che il giudice ritenga non prodotto quanto invece depositato.
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