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Ordinanza

Ordinanza n. 26/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 24.10.2024, n. 316/2024.

Giustizia amministrativa202501206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 24 ottobre 2024, n. 316/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, n. 316/2024, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che la documentazione digitale allegata al ricorso, comprendente la sentenza da eseguire, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della notificazione, non risultava presente nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né era altrimenti visualizzabile. L'omesso deposito, nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento da ottemperare e dei documenti a corredo è stato ritenuto potenziale motivo di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Il Collegio ha pertanto ritenuto necessario concedere il termine previsto dall'art. 73 c.p.a. per consentire il deposito o la regolarizzazione della documentazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha ancora dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità derivante dall'omesso deposito telematico della sentenza da ottemperare e della documentazione attestante il passaggio in giudicato e la notificazione. In applicazione dell'art. 73 c.p.a., ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, presumibilmente per consentire alle parti di interloquire e ai ricorrenti di regolarizzare il deposito documentale.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    termine ex art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha concesso un termine per consentire il contraddittorio sulla possibile causa di inammissibilità rilevata d'ufficio, prima della decisione.

  • art. 13 comma 2 dell'allegato 2 al c.p.a.

    Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico

    Il mancato deposito nelle forme telematiche previste del provvedimento da ottemperare e dei documenti a corredo può determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sentenza o il provvedimento di cui si chiede l'esecuzione devono risultare depositati nel fascicolo telematico nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, insieme alla documentazione necessaria a dimostrarne il passaggio in giudicato e la notificazione.
  • L'omesso deposito telematico del provvedimento da ottemperare e dei documenti che ne attestano il passaggio in giudicato e la notificazione costituisce una possibile causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio dal giudice.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità per una carenza documentale rilevata d'ufficio, il giudice deve concedere alle parti un termine per interloquire sulla questione ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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