Ordinanza n. 2073/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Procedura aperta indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale. Lotto n. 2 - “Fornitura di n. 30.000 paia di stivali estivi per motociclisti ed equipaggi dei NRM e n. 30.000 paia di stivali invernali per motociclisti ed equipaggi dei NRM”. impugnativa determina di esclusione prot. n. 1501/7/19-123-2025 del 18/02/2026 notificata a mezzo pec in data 19/02/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di esclusione da una procedura aperta relativa alla fornitura di stivali estivi e invernali per motociclisti ed equipaggi dei Nuclei Radiomobili
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina di esclusione adottata nell'ambito di una procedura aperta indetta dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, relativa al lotto n. 2 di un accordo quadro per la fornitura di stivali. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione. È stata proposta domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora. In particolare, la durata quadriennale dell'accordo quadro esclude che, nelle more della decisione di merito, possano prodursi pregiudizi gravi e irreparabili a carico della ricorrente. Il Collegio ha inoltre ritenuto opportuno riservare la valutazione delle questioni controverse alla sede di merito, fissando la trattazione per l'udienza pubblica del 3 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata con riferimento al requisito del pregiudizio grave e irreparabile; il requisito è stato ritenuto insussistente in ragione della durata quadriennale dell'accordo quadro.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la durata pluriennale dell'accordo quadro può escludere il periculum in mora quando consenta di ritenere che, nelle more della decisione di merito, non si producano a carico del concorrente escluso pregiudizi gravi e irreparabili.
- Quando non sussista un pregiudizio grave e irreparabile, l'istanza cautelare deve essere respinta e le questioni di legittimità dell'atto possono essere riservate alla cognizione della fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 97/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 98/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 99/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 100/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →