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Ordinanza

Ordinanza n. 2073/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Procedura aperta indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale. Lotto n. 2 - “Fornitura di n. 30.000 paia di stivali estivi per motociclisti ed equipaggi dei NRM e n. 30.000 paia di stivali invernali per motociclisti ed equipaggi dei NRM”. impugnativa determina di esclusione prot. n. 1501/7/19-123-2025 del 18/02/2026 notificata a mezzo pec in data 19/02/2026.

Giustizia amministrativa202603170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di esclusione da una procedura aperta relativa alla fornitura di stivali estivi e invernali per motociclisti ed equipaggi dei Nuclei Radiomobili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina di esclusione adottata nell'ambito di una procedura aperta indetta dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, relativa al lotto n. 2 di un accordo quadro per la fornitura di stivali. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione. È stata proposta domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora. In particolare, la durata quadriennale dell'accordo quadro esclude che, nelle more della decisione di merito, possano prodursi pregiudizi gravi e irreparabili a carico della ricorrente. Il Collegio ha inoltre ritenuto opportuno riservare la valutazione delle questioni controverse alla sede di merito, fissando la trattazione per l'udienza pubblica del 3 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata valutata con riferimento al requisito del pregiudizio grave e irreparabile; il requisito è stato ritenuto insussistente in ragione della durata quadriennale dell'accordo quadro.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, la durata pluriennale dell'accordo quadro può escludere il periculum in mora quando consenta di ritenere che, nelle more della decisione di merito, non si producano a carico del concorrente escluso pregiudizi gravi e irreparabili.
  • Quando non sussista un pregiudizio grave e irreparabile, l'istanza cautelare deve essere respinta e le questioni di legittimità dell'atto possono essere riservate alla cognizione della fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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