Cassazione Penale, Sentenza n. 27408/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato le richieste di riesame contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione). Le censure principali riguardavano: (1) la ritenuta inesistenza di fondamento circa l'attribuzione al RICCIO della qualifica di amministratore di fatto di più società 'cartiere' (contestando la valutazione delle risultanze probatorie e dei file informatici trovati in UNI-CO); (2) l'insussistenza del "periculum in mora" necessario a giustificare il sequestro preventivo, stante che la UNI-CO, pur a conoscenza dell'indagine dal 2021, non aveva posto in essere atti dissipativi e aveva anzi incrementato fatturato e patrimonio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure sull'attribuzione della qualità di amministratore di fatto al RICCIO, confermando che gli elementi oggettivi (dichiarazioni di terzi, chat, file contenenti password e dati sensibili relativi ad altre società) erano idonei a sostenere la valutazione del Tribunale. Tuttavia la Cassazione ha accolto le censure relative al "periculum in mora": ha constatato che il Tribunale non ha adeguatamente confrontato la circostanza che la società, pur conoscendo l'indagine, non ha compiuto atti dissipativi e ha incrementato l'attività, e ha dato rilievo non convincente a considerazioni sulle modalità del reato come base prognostica di dispersione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla motivazione sul periculum in mora e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Como per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche del periculum in mora, rapportata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio
art. 240 cod. pen.
Riferimento alla confisca del profitto del reato quale finalità del sequestro preventivo; il sequestro può essere anticipatorio rispetto alla confisca definitiva
art. 325 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al vizio di motivazione/violazione di legge dedotto in cassazione: la Corte ha ritenuto che sul punto relativo all'amministratore di fatto non sussista violazione di legge
Sezioni Unite, Ellade
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01
Principio che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare il periculum in mora; nelle ipotesi di cose la cui detenzione/uso costituisce reato la motivazione può limitarsi all'appartenenza del bene al novero confiscabile
Sez. 3, Fricano
Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769 - 01
La motivazione sul periculum in mora può desumersi da elementi oggettivi (ammontare, natura dei beni) e/o soggettivi (comportamento dell'onerato) che fondatamente facciano temere atti dispositivi depauperativi
Sez. 3, Fiore
Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 - 01
La motivazione relativa al periculum non può basarsi sulla sola natura fungibile del denaro; sono richiesti elementi specifici e fondati
Massime di principio
- Per contestare l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto occorre puntare sull'assenza di elementi oggettivi che dimostrino esercizio continuativo dei poteri gestori; dichiarazioni di terzi, chat e file con credenziali costituiscono prove rilevanti e possono bastare a confermare l'attribuzione
- Il periculum in mora, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, richiede una motivazione specifica e non generica: non basta evocare la natura del reato o la mera fungibilità del denaro
- La valutazione del periculum può fondarsi su elementi oggettivi (quantità/natura dei beni, accesso a strumenti che permettono la dispersione) e su elementi soggettivi (comportamento passato dell'imputato), ma il giudice deve esplicitare chiaramente perché tali elementi giustificano il rischio di dispersione
- La mera prosecuzione dell'attività commerciale o l'aumento di fatturato non neutralizzano automaticamente il periculum, ma rafforzano l'onere motivazionale della parte che sostiene il rischio di dispersione
- Se la motivazione sul periculum è carente la Cassazione può annullare il provvedimento e disporre il rinvio per un nuovo esame limitato a quel profilo, lasciando impregiudicata la valutazione sugli altri gradi/elementi probatori
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