Sentenza n. 1189/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione, - del decreto di irricevibilità ella richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal sig. Sukhpreet Singh Sukhpreet Singh con assicurata n. 055995275807, provvedimento notificato in data 05/11/2025; - di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, conosciuto e non;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 5 novembre 2025, con il quale era stata dichiarata irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il provvedimento traeva origine dal fatto che, dopo l’ingresso in Italia nel novembre 2024, il ricorrente non aveva ancora sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione, deducendo l’illegittimità della dichiarazione di irricevibilità. Dal testo emerge che la questione centrale riguardava la possibilità di presentare direttamente alla Questura l’istanza di permesso di soggiorno senza la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la Prefettura-Sportello Unico dell’Immigrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999. Secondo il giudice, la sottoscrizione preliminare del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione costituisce un adempimento necessario dell’iter per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La richiesta presentata alla Questura senza il previo perfezionamento di tale adempimento era quindi priva di un requisito previsto dalla normativa e non poteva essere definita diversamente dall’amministrazione. Il giudice ha inoltre escluso che le norme consentano la diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura, considerati anche i controlli attribuiti alla Prefettura competente. In caso di inerzia della Prefettura, l’interessato può attivare altri rimedi, anche giurisdizionali, tra cui l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un adempimento preliminare nell’iter per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Il mancato rispetto dell’iter previsto per la sottoscrizione del contratto di soggiorno impedisce la positiva definizione della richiesta di permesso di soggiorno secondo la procedura seguita dal ricorrente.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Attribuisce alla Prefettura-Sportello Unico dell’Immigrazione gli adempimenti e i controlli connessi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 36 d.P.R. 394/1999
Disciplina gli adempimenti relativi al contratto di soggiorno e le conseguenze del mancato adempimento da parte del lavoratore.
art. 117 c.p.a.
In caso di inerzia della Prefettura, l’interessato può attivare l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione costituisce un adempimento necessario dell’iter previsto dalla legge; l’istanza presentata direttamente alla Questura in sua assenza è priva di un requisito procedimentale essenziale e può essere dichiarata irricevibile.
- La Questura non può sostituirsi alla Prefettura-Sportello Unico dell’Immigrazione nella gestione degli adempimenti e dei controlli preliminari connessi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno; pertanto, non è consentita la diretta formalizzazione presso la Questura dell’istanza di primo rilascio in deroga all’iter normativo.
- L’inerzia della Prefettura nell’espletamento degli adempimenti relativi al contratto di soggiorno non consente di bypassare la procedura presentando direttamente l’istanza alla Questura, ma può essere contestata mediante gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, compresa l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
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