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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06209/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2008, emesso a seguito di indagini finanziarie sui conti correnti riconducibili al contribuente e di riscontri contabili presso due società. Il giudice tributario d’appello ha respinto l’impugnazione del contribuente, ritenendo, tra l’altro, che l’appello fosse inammissibile per difetto di specificità, che il contraddittorio preventivo non fosse necessario nel caso concreto e che il contribuente non avesse fornito prova idonea a superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR reputato inammissibile l’appello per difetto di specificità; 2) violazione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, per avere escluso la necessità del contraddittorio endoprocedimentale; 3) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 288/2014, per avere applicato la presunzione bancaria anche a un soggetto non imprenditore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la declaratoria di inammissibilità dell’appello contenuta nella sentenza regionale era solo un obiter dictum e non costituiva ratio decidendi, essendo stata poi la causa esaminata nel merito e decisa con rigetto. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, rilevando che la verifica era stata svolta "a tavolino" e riguardava solo IRPEF, sicché non operava l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo invocato dal ricorrente. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 si applica anche ai soggetti non imprenditori quanto ai versamenti sui conti, mentre la diversa disciplina dei prelevamenti riguarda solo i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’appello tributario deve contenere motivi specifici; tuttavia, nel caso concreto la censura sulla pretesa genericità era inammissibile perché la relativa affermazione del giudice di merito era un obiter dictum e non la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato evocato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha riqualificato il primo motivo come vizio processuale ex n. 4.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il primo motivo è stato corretto in questa sede come censura attinente alla nullità processuale, ma dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché diretto contro un passaggio non decisivo della sentenza impugnata.

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di sessanta giorni e il correlato contraddittorio preventivo operano per accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si applicano alle verifiche a tavolino come quella oggetto di causa.

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale, ma la Corte ha escluso la sua violazione nel caso concreto perché la verifica era a tavolino e riguardava IRPEF.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie si applica anche ai soggetti non imprenditori quanto ai versamenti; per superarla occorre prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna movimentazione a elementi non imponibili.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale disposizione parallela sulle indagini finanziarie; la Corte ne utilizza il richiamo per confermare il sistema presuntivo delle movimentazioni bancarie.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte richiama la disciplina dell’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche per evidenziare che l’utilizzabilità dei dati bancari si estende alla generalità dei contribuenti.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Indicato tra le norme che consentono l’utilizzo dei dati e degli elementi attinenti ai rapporti bancari nei confronti dei contribuenti destinatari di accertamento.

  • art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Indicato tra le norme che consentono l’utilizzo dei dati e degli elementi attinenti ai rapporti bancari nei confronti dei contribuenti destinatari di accertamento.

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Indicato tra le norme che consentono l’utilizzo dei dati e degli elementi attinenti ai rapporti bancari nei confronti dei contribuenti destinatari di accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione legale delle movimentazioni bancarie non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, applicato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello o di altra impugnazione non è utilmente censurabile se il relativo rilievo del giudice di merito non integra la ratio decidendi ma costituisce un obiter dictum, mancando in tal caso l’interesse all’impugnazione.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. 212/2000 opera soltanto nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica effettuate nei locali del contribuente; nelle verifiche a tavolino, in difetto di specifica previsione, non sussiste un obbligo generalizzato di previa interlocuzione.
  • In materia di indagini finanziarie, la presunzione legale di maggior reddito derivante dai versamenti bancari si applica alla generalità dei contribuenti, non solo agli imprenditori o ai lavoratori autonomi.
  • Per vincere la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica per ciascuna operazione, dimostrando la riferibilità del singolo versamento a somme già considerate ai fini fiscali o comunque estranee a operazioni imponibili.
  • La presunzione legale prevista per i dati bancari non è una presunzione semplice e, pertanto, non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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