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Sentenza

Sentenza n. 4125/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di non idoneità fisica del 23 gennaio 2025 con cui la commissione per l'accertamento dell'idoneità psico – fisica ha giudicato il ricorrente non idoneo per asserito "deficit della forza muscolare (Handgrip 32.1 kg mano dx e 29.9 kg mano sx) ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tabella A del d.P.R. nr. 207 del 17 dicembre 2015"; - del bando di concorso pubblico per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024; - del diario e delle modalità di svolgimento degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del 15 dicembre 2024, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed in particolare del test c.d. Handgrip; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale nella parte in cui possano ledere gli interessi del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 luglio 2025, dei seguenti atti: 1. del decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato in data 21 maggio 2025, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esame, per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato del 23 luglio 2024, successivamente ampliato a 2.127 unità; 2. della tabella movimenti agenti e assistenti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi per i candidati risultati idonei al concorso pubblico per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata sul portale ufficiale della Polizia di Stato denominato “doppiavela” in data 27 giugno 2025; 3. per quanto occorrer possa, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, lesivo dell'interesse del ricorrente ed ostativo all'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti; 4. dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202503201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità fisica e conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti successivi della procedura, inclusi la graduatoria finale e l'assegnazione delle sedi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, convocato per gli accertamenti dei requisiti fisici del concorso per 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, poi ampliato a 2.127 unità, era stato giudicato non idoneo il 23 gennaio 2025 per deficit della forza muscolare, sulla base di valori Handgrip di 32,1 kg alla mano destra e 29,9 kg alla mano sinistra, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tabella A, del d.P.R. n. 207/2015. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, lettera c), del bando e dell'art. 3, comma 1, Tabella A, del d.P.R. n. 207/2015, oltre a travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta, sostenendo che la commissione avesse erroneamente valutato la sua forza muscolare e non avesse adeguatamente verificato il requisito. Ha prodotto certificazioni successive, ma temporalmente prossime alla prova, recanti valori significativamente superiori. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della direttiva tecnica attuativa del d.P.R. n. 207/2015, travisamento, carenza di istruttoria e motivazione, arbitrarietà e difetto di presupposto, sostenendo di non essere stato preventivamente istruito sulle modalità di esecuzione del test, comprese l'angolazione del braccio, la posizione delle spalle, dell'avambraccio e del polso e la durata della presa. Ha inoltre impugnato per illegittimità derivata la graduatoria finale e l'assegnazione delle sedi, chiedendo l'ammissione al corso e, in subordine, il risarcimento in forma specifica. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, che ha rilevato valori di 44,6 kg alla mano destra e 38,4 kg alla mano sinistra, ritenuti compatibili con i minimi previsti dalla disciplina regolamentare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la Tabella A del d.P.R. n. 207/2015 imponesse ai candidati di sesso maschile una forza Handgrip pari o superiore a 40 kg e che i valori rilevati in sede concorsuale fossero smentiti sia dalle certificazioni ottenute dal ricorrente circa un mese dopo la prova, sia soprattutto dalla verificazione giudiziale. Le certificazioni, considerata la difficoltà di reperire strutture idonee a eseguire il test, sono state ritenute sufficientemente prossime alla prova e utilizzabili come principio di prova dell'illegittimità dell'esclusione. La verificazione ha confermato valori superiori alla soglia regolamentare e ha corroborato la tesi dell'errata valutazione dei parametri fisici da parte della commissione. Il giudice ha precisato che la verificazione non sostituisce il giudizio medico riservato all'amministrazione, ma può dimostrare sintomaticamente l'inattendibilità del giudizio concorsuale, il travisamento dei fatti o l'incompleta rappresentazione degli elementi valutativi. È stato quindi annullato il provvedimento di esclusione, con consolidamento degli esiti delle prove sostenute in esecuzione della tutela cautelare e inserimento del ricorrente a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria finale. Le spese di giudizio sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell'amministrazione; le spese di verificazione, liquidate in 500 euro, sono state poste a carico del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, Tabella A, d.P.R. n. 207/2015

    forza muscolare “handgrip” pari o superiore a 40 kg

    La disposizione individua il requisito minimo di forza muscolare richiesto ai candidati di sesso maschile nei concorsi delle forze armate e di polizia.

  • art. 12, comma 5, lettera c), del bando di concorso

    È richiamato quale parametro della disciplina concorsuale relativo agli accertamenti dell'idoneità fisica.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice di disporre la verificazione, utilizzata per accertare in contraddittorio la sussistenza del requisito fisico e l'attendibilità del giudizio concorsuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale, per disporre la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In presenza di un giudizio medico di inidoneità espresso in una procedura concorsuale, una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo quando, anche alla luce di prove documentali prossime temporalmente all'accertamento, il giudizio amministrativo risulti travisato o palesemente inattendibile per erroneità della metodologia, delle strumentazioni o dell'interpretazione dei risultati.
  • La verificazione giudiziale non può sostituire il giudizio medico riservato alla commissione amministrativa competente, ma può dimostrare in via sintomatica l'inattendibilità del giudizio concorsuale o il vizio della funzione derivante da travisamento dei fatti e incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione.
  • Certificazioni sanitarie o accertamenti tecnici eseguiti dopo la prova concorsuale possono costituire principio di prova dell'illegittimità dell'esclusione se sufficientemente prossimi temporalmente all'accertamento originario, tenendo conto anche della concreta difficoltà di reperire strutture idonee a ripetere la specifica prova.
  • L'annullamento dell'esclusione illegittima comporta, quando le ulteriori prove siano state superate in esecuzione della tutela cautelare, il consolidamento dei relativi esiti e l'inserimento del candidato a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria finale, nei limiti stabiliti dalla decisione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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