Sentenza del 12/10/2018 n. 25451 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l’accertamento relativo all’anno d’imposta 1998, con recuperi ai fini IRPEF, IRAP e IVA per costi e IVA indetraibili, ricavi non fatturati o non registrati e cessioni di beni senza fattura. Deducevano inoltre l’applicabilità del condono previsto dalla Legge n. 289/2002, la tardività degli avvisi, l’illegittimità dell’accertamento presuntivo fondato su documentazione extracontabile e sulle rimanenze di magazzino, nonché il difetto di motivazione degli avvisi notificati ai soci senza allegazione del processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendo legittimata passivamente la sola Agenzia delle Entrate. Ha poi rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 10 della Legge n. 289/2002 si applica anche ai contribuenti che non potevano accedere al condono perché avevano ricevuto un processo verbale di constatazione con esito positivo. La proroga opera anche per l’IVA. Sono stati ritenuti utilizzabili come presunzioni gravi, precise e concordanti i block notes e la documentazione extracontabile rinvenuti presso l’impresa. È stata inoltre ritenuta legittima la presunzione di cessione delle rimanenze non rinvenute nei luoghi dichiarati o indicati durante la verifica. Infine, la motivazione degli avvisi notificati ai soci è stata ritenuta sufficiente per relationem all’accertamento notificato alla società, anche se il processo verbale non era stato direttamente notificato ai soci. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.300 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Definizione automatica e altre forme di condono fiscale per gli anni pregressi.
Il condono non è applicabile, tra gli altri casi, quando prima dell’entrata in vigore della legge sia stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo. In materia IVA, la disposizione deve essere disapplicata nei casi incompatibili con il diritto dell’Unione europea.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
Proroga di due anni dei termini per l’accertamento nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni degli artt. da 7 a 9.
La proroga si applica sia a chi non intende aderire al condono sia a chi non può aderirvi per cause ostative, come la previa notifica di un processo verbale di constatazione positivo. Opera anche per l’IVA.
Legge n. 212 del 2000, artt. 1, 3 e 7
L’art. 7 consente la motivazione per relationem degli atti tributari, purché siano conoscibili gli elementi essenziali dell’atto richiamato.
La proroga prevista dalla Legge n. 289/2002 costituisce deroga espressa ai termini ordinari e non viola lo Statuto del contribuente. L’avviso può rinviare ad altri atti, se il contribuente può comprendere le ragioni della pretesa.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 43
L’art. 42 disciplina la motivazione dell’avviso di accertamento; l’art. 43 i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi.
L’avviso deve indicare gli elementi essenziali della pretesa e può richiamare per relationem l’accertamento societario. L’art. 43 è soggetto alla proroga biennale prevista dall’art. 10 della Legge n. 289/2002.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 53, 54, 56 e 57
L’art. 53 presume ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi dichiarati o indicati dal contribuente.
La documentazione extracontabile può fondare un accertamento induttivo quando evidenzia ricavi non contabilizzati. Le rimanenze non rinvenute nei locali dichiarati o indicati durante la verifica possono essere considerate cedute, salvo prova contraria adeguata.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
Block notes, agende o altra contabilità informale possono costituire presunzioni qualificate, soprattutto se confermati da ulteriori elementi, dichiarazioni o risultanze contabili.
Codice civile, art. 2261
Il socio di società di persone ha diritto di avere notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all’amministrazione.
Il socio può conoscere l’accertamento notificato alla società e i documenti richiamati; pertanto, l’avviso a lui notificato può essere motivato mediante rinvio all’accertamento societario, purché il contenuto essenziale sia individuabile.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57
Trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze già spettanti al Ministero.
Per gli atti tributari successivi all’operatività delle agenzie fiscali, il soggetto legittimato passivamente è l’Agenzia delle Entrate e non il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22, e Trattato CE, art. 10
Principi europei in materia di effettiva riscossione dell’IVA e cooperazione degli Stati membri.
Il condono non può determinare una sostanziale esenzione dall’IVA o impedire l’emersione dell’evasione; tuttavia, l’inapplicabilità del condono IVA comporta, nel caso esaminato, l’applicazione della proroga dei termini di accertamento.
Massime di principio
- Quando una norma di condono esclude i contribuenti già raggiunti da un processo verbale di constatazione positivo, tali contribuenti possono comunque rientrare nella categoria di chi non si avvale del condono ai fini dell’applicazione di una proroga dei termini di accertamento, salvo diversa previsione espressa.
- La documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede dell’impresa, anche se costituita da annotazioni personali o block notes, può fondare un accertamento presuntivo se è concretamente idonea a indicare operazioni non contabilizzate ed è corroborata da altri elementi.
- In caso di beni o rimanenze non reperiti nei locali dichiarati o indicati durante la verifica, l’Amministrazione può applicare una presunzione di cessione; spetta al contribuente fornire una prova specifica dell’esistenza dei beni in altri depositi o della loro diversa destinazione.
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è normalmente valida se l’atto richiamato è allegato, è già conoscibile dal destinatario o il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso.
- Per i soci di società di persone, l’avviso personale può richiamare l’accertamento notificato alla società, purché il socio sia posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa e di contestarle efficacemente.
- Nel giudizio di cassazione non è generalmente possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la Corte verifica la corretta applicazione delle norme e l’esistenza di una motivazione adeguata, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Gli atti tributari devono essere impugnati nei confronti dell’ente effettivamente titolare del rapporto fiscale, normalmente l’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti emessi dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali.
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