Sentenza n. 167/2026 - Catania, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato della sentenza di questo T.a.r. n. 1558/2024, pubblicata il 29 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del TAR Sicilia n. 1558/2024, limitatamente al rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 1558/2024, che aveva parzialmente accolto il ricorso e compensato le spese di lite, ponendo tuttavia a carico dell’amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma senza dimostrare l’avvenuta esecuzione. Il ricorrente ha dedotto e documentato il passaggio in giudicato della sentenza, la notifica della pronuncia all’amministrazione e il perdurante inadempimento. Sono stati verificati il rispetto del termine decennale per l’azione di ottemperanza, del termine di deposito e delle formalità di notifica previste per il decorso del termine assegnato all’amministrazione debitrice.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato all’amministrazione resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza del 2024, ritenendo che la compensazione delle spese di lite non escluda l’obbligo della parte soccombente di rimborsare il contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002. La prova del passaggio in giudicato e della notifica della sentenza, unitamente all’assenza di prova contraria da parte dell’amministrazione, ha consentito di ritenere comprovato l’inadempimento. È stato assegnato il termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 200,00 oltre accessori, contributo unificato ove versato e spese di notifica documentate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il giudice ha verificato il rispetto del termine decennale per la sua proposizione e ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per verificare il rispetto del termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
La compensazione delle spese di lite non esonera la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato; tale obbligo sorge con il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 14 d.l. n. 669/1996
È stato richiamato in relazione alla notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice e al decorso del termine per l’adempimento.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L’assenza di specifiche deduzioni o prove dell’amministrazione è stata valorizzata ai fini della ritenuta persistenza dell’inadempimento.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie liquidate unitamente ai compensi.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente.
Massime di principio
- La compensazione giudiziale delle spese di lite non esclude l’obbligo della parte soccombente di rimborsare il contributo unificato, quando tale obbligo deriva dall’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002; la soccombenza rilevante si consolida con il passaggio in giudicato della sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della pronuncia, della sua notificazione all’amministrazione debitrice e dell’assenza di prova dell’avvenuto adempimento consente di accertare il perdurante inadempimento e di ordinare le attività necessarie all’esecuzione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore e attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli adempimenti esecutivi necessari.
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