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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28265/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per rapina (capo C) e, per Sota e Metushi, anche per porto abusivo di pistola (capo A). Le censure principali contestavano: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Gagliardi Marcantonio, ritenendo che questi avrebbe dovuto ricevere gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3,cod.proc.pen. e che dunque le sue deposizioni fossero inutilizzabili; 2) la mancata valutazione critica della attendibilità delle dichiarazioni de relato e l'insufficienza dei riscontri; 3) il diniego, o la mancata rinnovazione, dell'istruttoria per escutere il coimputato Carducci ex art. 195 cod.proc.pen.; 4) censure sulla determinazione della pena e sull'espulsione dal territorio per Sota. Alcuni ricorrenti contestavano inoltre mancanza di elementi probatori per attribuire il possesso dell'arma e la responsabilità personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto che: a) la veste processuale del Gagliardi andava valutata rapporto al singolo reato: rispetto al porto d'arma era imputato separatamente giudicato, mentre rispetto alla rapina (dei quali aveva riferito fatti appresi da Carducci) era configurabile come soggetto imputato di reato probatoriamente collegato o come persona informata sui fatti, e non aveva pertanto diritto agli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, al momento della escussione dibattimentale; inoltre aveva già reso interrogatorio al PM con gli avvertimenti in sede di indagini e quindi aveva liberamente deciso di parlare. Di conseguenza le sue dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili. b) le dichiarazioni del Gagliardi sono state adeguatamente riscontrate da elementi estrinseci valorizzati dalla Corte territoriale: tabulati telefonici e celle agganciate nelle vicinanze del luogo del delitto, rilevazioni testimoniali sulla presenza dell'automobile dei ricorrenti in zona, reperti dagli arresti (passamontagna, guanti), contatti telefonici tra indagati dopo l'arresto; il contenuto delle dichiarazioni e i riscontri erano ritenuti sufficienti per la condanna per rapina. c) non v'era alcuna omissione illegittima nella mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per escutere Carducci: la difesa non aveva esercitato tempestivamente la possibilità di esaminare la fonte in primo grado e la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello, che l'ha ritenuta non necessaria alla luce delle prove. d) le censure sulla quantificazione della pena e sull'espulsione erano infondate o non dedotte specificamente in appello e quindi non sindacabili in cassazione. Pertanto le condanne di primo grado e la loro conferma in appello sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Regola l'escussione dell'imputato in dibattimento e la necessità di darne avvertimento; applicato per valutare quale veste processuale assumesse il dichiarante (imputato di reato connesso/collegato vs. persona informata sui fatti) e per stabilire le garanzie applicabili all'escussione

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il testimone assistito: la Corte ha ritenuto applicabile il relativo regime alle dichiarazioni del Gagliardi nella veste assunta al dibattimento

  • art. 64, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere per l'imputato di reato connesso/collegato; la Corte ha valutato se tale avvertimento doveva essere dato prima dell'escussione e ha ritenuto che nel caso concreto non fosse dovuto al momento dell'esame dibattimentale, poiché il dichiarante aveva già ricevuto avvertimento in sede di interrogatorio

  • art. 191, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità; richiamata per distinguere tra nullità e inutilizzabilità della deposizione

  • art. 371 e art. 371-bis cod. proc. pen.

    Art. 371 disciplina, tra l'altro, i reati collegati e la posizione del dichiarante; art. 371-bis sanziona le false informazioni fornite da persona informata sui fatti. La Corte ha utilizzato tali riferimenti per spiegare che la persona informata sui fatti ha obbligo di rispondere e può essere chiamata a rispondere penalmente se falsa

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Consente alle parti di indicare i testi da escutere; la Corte ha ricordato che l'opportunità di esaminare la fonte della testimonianza indiretta va esercitata tempestivamente e che in mancanza la mancata rinnovazione in appello è legittima salvo necessità dimostrata

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Fissa i criteri per la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ricordato che la valutazione dell'ammissibilità della rinnovazione è di discrezionalità del giudice d'appello e vincolata a condizioni di necessità e rilevanza

  • art. 235 cod. pen.

    Norma sul provvedimento di espulsione per stranieri condannati; richiamata in relazione alla confermata misura di espulsione disposta in primo grado

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena; la Corte ha confermato che la scelta del giudice di merito sulla quantificazione della pena rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in cassazione salvo motivazione insufficiente o illogica

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama la necessità di riscontri esterni quando si valorizzano dichiarazioni de relato; la Corte ha ritenuto sussistenti riscontri estrinseci sufficienti a corroborare le dichiarazioni indirette

Massime di principio

  • La qualificazione processuale di chi rende dichiarazioni (imputato, imputato di reato probatoriamente collegato, persona informata sui fatti) va valutata reato per reato: lo status rispetto a un delitto non si trasferisce automaticamente ad altro delitto collegato.
  • La mancata somministrazione dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, può rendere inutilizzabile una deposizione solo se, rispetto al singolo reato d'interesse, il dichiarante avrebbe dovuto avere quella garanzia; dichiarazioni rese precedentemente con regolari avvertimenti possono rendere legittima successiva escussione senza nuovo avvertimento.
  • Le dichiarazioni 'de relato' sono ammissibili se adeguatamente corroborate da riscontri esterni e oggettivi (tabulati telefonici, elementi di flagranza, reperti, testimonianze sulla presenza), e il giudice di merito deve valutare la compatibilità complessiva degli elementi.
  • La richiesta di esaminare la fonte della testimonianza indiretta (art. 195) deve essere esercitata tempestivamente in primo grado; la rinnovazione in appello è eccezionale e soggetta alla discrezionalità del giudice, che la può negare se la prova già raccolta è ritenuta sufficiente.
  • Le contestazioni sulla congruità della pena e sulle misure accessorie sono difficilmente accoglibili in cassazione se non si dimostra arbitrarietà o palese illogicità nella motivazione del giudice di merito.
  • In presenza di contrapposte argomentazioni sull'attendibilità di un dichiarante, la Corte di legittimità effettua un sindacato limitato di legittimità sulla motivazione: se il giudice di merito ha indicato riscontri esterni e un percorso logico, la valutazione rimane in sede di merito.

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