Ordinanza n. 308/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire su area pubblica
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale n. 24 del 2 dicembre 2025, notificata il 9 febbraio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva. L'ordinanza riguarda diverse opere edilizie: ampliamento volumetrico del piano interrato; trasformazione del piano interrato in piano seminterrato con apertura, portone e rampa di accesso su area comunale; modifiche dei prospetti, delle aperture, dei balconi, dei parapetti e della copertura; maggiore altezza dell'edificio, ritenuta eccedente le tolleranze costruttive; distanza inferiore a dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia che la ricorrente aveva riferito di avere presentato una richiesta di cessione in proprietà o di costituzione del diritto di superficie sull'area comunale e un'istanza di accertamento di conformità, presentata il 30 aprile 2026.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, anche in pendenza del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Ha tuttavia rilevato che le questioni necessitano di adeguato approfondimento in sede di merito e ha disposto incombenti istruttori. Il Comune dovrà depositare una relazione illustrativa sui fatti, con eventuali controdeduzioni ai motivi di ricorso, riferendo in particolare sulla richiesta di cessione o costituzione del diritto di superficie dell'area comunale e sull'esito dell'istanza di accertamento di conformità. La ricorrente dovrà produrre copia della richiesta di cessione o costituzione del diritto di superficie e regolarizzare la documentazione relativa all'istanza di accertamento di conformità, depositando separatamente gli allegati in formato PDF con dettagliato foliario. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 19 novembre 2026. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza comunale di sospensione dei lavori, demolizione e ripristino per opere eseguite su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato con riguardo al superamento delle tolleranze costruttive relative alla maggiore altezza dell'edificio.
art. 9 D.M. 1444/1968
Richiamato con riguardo alla distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il procedimento di accertamento di conformità pendente è stato considerato rilevante ai fini della valutazione cautelare e dell'istruttoria.
art. 73 c.p.a.
Indicato per i termini di esecuzione degli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La domanda cautelare non può essere accolta quando non sia dimostrata l'esistenza di un pregiudizio grave e attuale derivante dall'esecuzione dell'atto, anche se è pendente un procedimento di accertamento di conformità edilizia.
- Quando le questioni di legittimità dell'ordinanza edilizia richiedono un approfondimento fattuale, il giudice amministrativo può disporre una relazione dell'amministrazione e la produzione o regolarizzazione della documentazione da parte del ricorrente, rinviando la decisione di merito.
- La pendenza di un'istanza di accertamento di conformità edilizia costituisce un elemento istruttorio rilevante per la decisione sulla controversia relativa alle sanzioni edilizie, ma non determina, da sola, l'accoglimento della tutela cautelare.
- Gli incombenti istruttori devono essere eseguiti secondo le modalità del processo amministrativo telematico e nel rispetto dei termini assegnati dal giudice ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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