Ordinanza n. 956/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto; del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli recante "Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario", pubblicato nella GU n. 28 del 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza; della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (P/6404 del 25 marzo 2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli; delle delibere consiliari del 20 novembre 2024 (P/22422 del 25 novembre 2024) e del 19 febbraio 2025 (P/3196 del 24 febbraio 2025) di scorrimento della predetta graduatoria; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati della ricorrente, che è stata così esclusa dai vincitori; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli; e per l’adozione di misure cautelari finalizzate alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e, in particolare, alla sospensione dell'intera procedura di nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, nelle more della definizione del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi alla selezione, alla formazione e allo scorrimento della graduatoria e alla nomina dei giudici onorari di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 dicembre 2022 e successive modifiche, il decreto recante la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio e gli atti di approvazione e scorrimento della graduatoria relativa a quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli, nonché la successiva delibera di nomina dei candidati indicati. Ha contestato, in particolare, l'applicazione del limite massimo di dieci anni nella valutazione dell'anzianità professionale quale titolo di preferenza e l'omessa considerazione della sua maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere inserita tra i vincitori e la sospensione cautelare dell'intera procedura di nomina. Nel giudizio si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia, controinteressati e intervenienti ad opponendum.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di prospettica fondatezza. Il giudice ha attribuito rilievo alla natura della graduatoria approvata il 20 marzo 2024, relativa alla selezione degli aspiranti ammessi al tirocinio per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli, e ha ritenuto inefficace, rispetto a tale graduatoria, la pronuncia della Corte costituzionale invocata dalla ricorrente, sentenza n. 213/2025. Non sono state quindi ravvisate ragioni per sospendere gli atti impugnati o l'intera procedura di nomina. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
Il decreto legislativo è indicato quale base normativa della procedura di ammissione al tirocinio e di nomina a giudice onorario di pace e a viceprocuratore onorario.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha escluso la sussistenza di profili di prospettica fondatezza e ha respinto la richiesta di sospensione.
sentenza Corte costituzionale n. 213/2025
La pronuncia costituzionale invocata dalla ricorrente è stata ritenuta inefficace rispetto alla graduatoria approvata il 20 marzo 2024.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo deve essere negata quando il ricorso non presenta profili di prospettica fondatezza, anche se è dedotta l'illegittimità dei criteri di formazione di una graduatoria.
- L'efficacia di una pronuncia della Corte costituzionale rispetto a una graduatoria deve essere valutata in relazione alla natura e alla concreta funzione della graduatoria stessa; la pronuncia non opera, rispetto a una specifica graduatoria, quando il giudice ne rilevi l'inefficacia nei suoi confronti.
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