Cassazione Penale, Sentenza n. 33656/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta genericità delle censure e per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Magistrato di sorveglianza aveva aggravato le prescrizioni dell'affidamento in prova al servizio sociale, imponendo alla persona interessata di permanere presso la propria abitazione dalle ore 18.00 alle ore 08.00, ritenendo violato il divieto di frequentare soggetti pregiudicati. L'interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l'insussistenza della violazione: sosteneva che uno dei soggetti frequentati fosse il genero e che l'altro fosse incensurato. Il Procuratore generale chiedeva la declaratoria di inammissibilità per genericità e difetto di autosufficienza. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava puntualmente con la motivazione dell'ordinanza e riproponeva rilievi fattuali già esaminati dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto che il ricorrente sollecitasse una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, senza indicare compiutamente il contenuto degli atti richiamati né la loro specifica collocazione nel fascicolo.
Norme richiamate
null
Il testo non indica espressamente disposizioni normative specifiche applicate dalla Corte; richiama principi giurisprudenziali sulla specificità dei motivi, sui limiti del giudizio di legittimità e sull'autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermare l'erroneità della decisione senza indicare specificamente le ragioni per cui la motivazione sarebbe affetta da vizi rilevanti nel giudizio di legittimità.
- È estranea al giudizio di cassazione la richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie o di una ricostruzione alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Il ricorrente che deduca il travisamento della prova o l'omessa valutazione di specifici elementi deve indicarne compiutamente il contenuto e precisare la collocazione degli atti nel fascicolo, così da consentire alla Corte il controllo immediato della decisività della censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La mera riproposizione di rilievi fattuali già sottoposti al giudice di merito, senza un puntuale confronto con le ragioni della decisione impugnata, determina la manifesta genericità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33616/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33618/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33619/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33623/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33624/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33625/2026 del 16/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →