Sentenza del 14/07/2022 n. 1711 - Comm. Trib. Prov. Messina
Avviso di accertamento - nullità per mancata notifica dell'invito al contradditorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo in quanto l'atto impositivo, fondato su metodologia induttiva e privo di una valida preventiva richiesta e di una effettiva notifica dell'invito al contraddittorio, violava le garanzie procedurali del contribuente. La certificazione dell'irreperibilità da parte dell'agente notificatore ha dimostrato che l'invito non si è perfezionato, rendendo illegittimo l'atto successivo di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nullità dell'avviso di accertamento emesso con metodo induttivo perché adottato d'ufficio senza una valida preventiva richiesta di documentazione al contribuente e senza che si sia perfezionato l'invito ad acquisire la documentazione contabile: la notifica dell'invito non è avvenuta per irreperibilità assoluta dei destinatari attestata dall'agente notificatore.
Norme richiamate
DPR n. 633/1972 art. 51
Usata per richiamare le regole in tema di documentazione e contabilità ai fini dell'accertamento IVA; la norma viene interpretata come richiedente che l'Amministrazione acquisisca e consenta la produzione di documenti prima di procedere d'ufficio con accertamenti induttivi.
DPR n. 600/1973 art. 32
Richiama il dovere dell'Amministrazione di esperire le attività istruttorie e di consentire il contraddittorio; è stata interpretata nel senso che l'accertamento basato su metodo induttivo richiede preventiva richiesta documentale e corretta notifica dell'invito al contribuente.
L. n. 892/1982 art. 9
Citata in relazione alle norme procedurali sulla notificazione degli atti e sulle garanzie del contribuente; interpretata come conferma che la mancata notifica dell'invito al contraddittorio — accertata per irreperibilità assoluta — impedisce il perfezionamento della procedura e determina la nullità dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Prima di emettere un avviso di accertamento basato su metodo induttivo l'Amministrazione deve effettuare una valida preventiva richiesta di documentazione al contribuente e consentire il contraddittorio.
- La notifica dell'invito a produrre documenti deve essere effettiva: se la notifica non si perfeziona (es. irreperibilità assoluta attestata), l'avviso successivo può essere dichiarato nullo.
- L'attestazione dell'agente notificatore circa l'irreperibilità è decisiva: se comprovata, non può essere sostituita da supposizioni sull'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
- In situazioni simili il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento dimostrando l'assenza di una valida notifica dell'invito o l'inesistenza di una preventiva richiesta documentale.
- Per l'Amministrazione è prudente conservare prove formali delle richieste documentali e delle notifiche; per il contribuente è utile contestare immediatamente la notifica e richiedere l'annullamento dell'atto se manca il contraddittorio.
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